Sentenza n. 1158/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - in parte qua, dell’Avviso di rilascio di permesso di costruire del 16 dicembre 2024, prot. JPE/18606/2024, della Direzione Rigenerazione Urbana, Area SUE, Unità Territoriale Municipi 1-4, Ufficio Municipio 4 del Comune di Milano per l’intervento di riqualificazione dell’immobile ubicato in Milano, Piazzale Libia 1, nella sola parte recante la determinazione dello standard dovuto per l’intervento e del relativo importo di monetizzazione in quanto non reperito e della determinazione del contributo sul costo di costruzione; - in parte qua, del permesso di costruire n. 203 del 17 dicembre 2024 per la realizzazione presso l’immobile di Piazzale Libia 1 di opere consistenti in “parziale demolizione - ricostruzione, con contestuali opere di manutenzione straordinaria all’interno di autorimessa esistente, non oggetto di demolizione, con traslazione di una parte della SL disposta attualmente al piano terreno e suo riposizionamento a cortina sul fronte di Via Svetonio in corrispondenza del volume della residenza di custodia preesistente, conformazione di un volume in sopraelevazione per la formazione di un edificio di 5 piani fuori terra con altezza massima di m 19,55 in allineamento dell’edificio adiacente più basso”, nella sola parte recante la determinazione dello standard dovuto per l’intervento e del relativo importo di monetizzazione in quanto non reperito e della determinazione del contributo sul costo di costruzione; - della deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 199 del 23 febbraio 2024, avente a oggetto “Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia urbanistico-edilizia”; - ove occorre possa, della Disposizione di Servizio della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano n. 3 del 13 marzo 2024, avente a oggetto “Costituzione gruppo di lavoro in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 199 del 23 febbraio 2024”; - della Disposizione di Servizio della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano n. 4 del 20 marzo 2024, avente a oggetto “Attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 23 febbraio 2024 - Punto 2 del dispositivo”; - della deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1512 del 6 dicembre 2024, recante “Approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi, nei casi previsti dalla normativa vigente”; - della Determina dirigenziale n. 10623 del 13 novembre 2024 dell’Area Pianificazione Attuativa del Comune di Milano, recante i criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi nell’ipotesi di mero cambio d’uso senza incremento di superficie lorda; - di ogni altro atto o provvedimento a essi presupposto, connesso o consequenziale; - nonché per l’accertamento, quanto alle dotazioni di standard, dell’insussistenza dell’obbligo di reperimento di standard per l’intervento edilizio in applicazione dell’art. 11, comma 2, delle Norme di attuazione del Piano dei Sevizi, che, in caso di applicazione dell’art. 11, comma 3, delle Norme di attuazione, è quantificato in 146,59 mq; - per l’effetto, in caso si ritenesse dovuto uno standard, del corretto importo da corrispondere al Comune di Milano a titolo di monetizzazione dello standard dovuto e non reperito e corrispondente a quello indicato dal progettista nel relativo prospetto allegato alla richiesta di permesso di costruire pari a € 74.826,87, con conseguente condanna del Comune di Milano alla restituzione in favore della ricorrente della differenza tra quanto già versato e il suddetto importo autoliquidato; - in via subordinata, qualora si dovessero ritenere non applicabili all’intervento de quo i previgenti valori di monetizzazione, del corretto importo da corrispondere al Comune di Milano a titolo di monetizzazione dello standard dovuto e non reperito, non applicando i valori di monetizzazione recati dagli atti qui impugnati ma tenendo conto del valore medio di trasferimento dei diritti edificatori generati dalle aree a pertinenza indiretta, con conseguente condanna del Comune di Milano alla restituzione in favore della ricorrente della differenza tra quanto già versato e il diverso importo come sopra individuato; - nonché per l’accertamento, quanto al costo di costruzione, dell’erronea quantificazione dello stesso, con conseguente condanna del Comune di Milano alla rettifica del contributo sul costo di costruzione dovuto per l’intervento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dello standard urbanistico da reperire e monetizzare e del contributo sul costo di costruzione contenuta nell’avviso di rilascio e nel permesso di costruire relativi all’intervento edilizio, nonché gli atti comunali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, in parte qua, l’avviso di rilascio e il permesso di costruire relativi a un intervento di demolizione e ricostruzione, sopraelevazione, modifica della sagoma e dei prospetti, cambio di destinazione d’uso da direzionale/commerciale a residenziale e manutenzione straordinaria di un’autorimessa. Ha contestato anzitutto la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, sostenendo che si trattasse di ristrutturazione edilizia con recupero della superficie lorda esistente e chiedendo l’applicazione dell’art. 11, comma 3, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, con standard pari a 146,59 mq e monetizzazione pari a € 74.826,87, anziché lo standard di 314,11 mq monetizzato per € 345.481,27. Ha inoltre dedotto che, anche qualificando l’intervento come nuova costruzione, non sarebbe dovuto alcuno standard ulteriore rispetto alla superficie esistente; che i valori di monetizzazione avrebbero dovuto essere quelli vigenti alla presentazione del titolo edilizio e non quelli aggiornati dalla deliberazione della Giunta comunale n. 1512 del 6 dicembre 2024; l’incompetenza della Giunta comunale in materia di monetizzazione; l’illegittimità dei criteri di calcolo, che avrebbero dovuto riferirsi al valore dei diritti edificatori o delle aree a pertinenza indiretta; e, infine, la mancata applicazione delle riduzioni del contributo sul costo di costruzione previste dall’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 e dall’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001. Sono stati altresì dedotti violazione dell’art. 23 Cost., degli artt. 20 e 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 9, 46, 48 e 51 della legge regionale n. 12 del 2005, difetto assoluto di competenza, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di motivazione, carenza di potere, sviamento e violazione del principio di proporzionalità. In via preliminare, il Comune ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica della ricorrente, depositata senza una precedente memoria conclusiva comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la memoria di replica della ricorrente, ritenendo che la facoltà di replica presupponga l’esercizio, da parte della controparte, della facoltà di depositare una memoria conclusiva nel termine di trenta giorni prima dell’udienza; in mancanza, la memoria non può essere utilizzata per eludere il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto soltanto quanto alla mancata applicazione delle riduzioni del contributo sul costo di costruzione. Il giudice ha ritenuto corretta la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, poiché esso comportava demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma, dei prospetti, delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, realizzazione di un nuovo volume e trasformazione dell’assetto edilizio preesistente; inoltre, l’immobile era sottoposto a tutela paesaggistica, sicché la demolizione e ricostruzione poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo in presenza del mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, nonché dell’assenza di incrementi di volumetria. È stata quindi ritenuta corretta l’applicazione dell’art. 11, commi 1 e 2, delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi e la quantificazione dello standard in misura pari al 100% della superficie lorda eccedente quella realizzabile mediante l’indice territoriale di 0,35 mq/mq. Il TAR ha escluso che la preesistenza di superficie lorda maggiore rispetto all’indice di piano impedisca la richiesta di standard per la nuova costruzione, poiché la nuova edificazione e l’insediamento di nuove funzioni producono un impatto territoriale ulteriore. Sono state ritenute legittime anche la deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 2024 e le disposizioni di servizio n. 3 e n. 4 del 2024, aventi natura generale, interpretativa e organizzativa, non innovativa dell’ordinamento e non invasive della competenza del Consiglio comunale. Il giudice ha respinto le censure sui valori di monetizzazione, affermando che la monetizzazione degli standard, disciplinata dagli artt. 46 e 51 della legge regionale n. 12 del 2005, non coincide con il contributo di costruzione e non è una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost.; essa deve essere commisurata al valore economico delle aree da acquisire o all’utilità derivante dalla mancata cessione e può essere determinata considerando il momento del rilascio o del perfezionamento del titolo. La deliberazione di Giunta n. 1512 del 2024 è stata ritenuta un atto di indirizzo e semplificazione, non vincolante, mentre la concreta quantificazione compete agli uffici tecnici comunali nell’esercizio di discrezionalità tecnica. È stato inoltre ritenuto legittimo il riferimento al valore di acquisizione di un’area urbana libera con edificabilità legale pari a 0,35 mqSL/mq, anziché al solo valore dei diritti edificatori o delle aree a pertinenza indiretta. Il motivo relativo al contributo sul costo di costruzione è stato invece accolto: il Comune avrebbe dovuto applicare direttamente la riduzione prevista dall’art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005, senza necessità di un ulteriore atto comunale, nonché la riduzione del 20% prevista dall’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, anch’essa immediatamente applicabile. Il Comune è stato pertanto onerato di rideterminare il contributo di costruzione applicando entrambe le riduzioni. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
la facoltà di replica discende in via diretta dall’esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di merito
La memoria di replica è ammissibile solo se la controparte ha esercitato la facoltà di depositare la memoria conclusiva; in mancanza, non può essere utilizzata per eludere il termine ordinario di deposito.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
gli interventi di demolizione e ricostruzione [...] costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria
Per gli immobili sottoposti a tutela paesaggistica, la demolizione e ricostruzione resta ristrutturazione edilizia solo se conserva gli elementi indicati dalla norma e non comporta incremento di volumetria; in caso contrario integra nuova costruzione.
art. 11, commi 1, 2 e 3, Norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T. di Milano
nei casi di interventi di nuova costruzione che realizzano una SL in eccedenza rispetto a quella esistente o realizzabile con l’applicazione dell’Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico di 0,35 mq/mq [...] le dotazioni territoriali per servizi sono dovute [...] nella misura del 100% della SL
Per la nuova costruzione, la superficie lorda entro l’indice territoriale di piano è scomputabile, mentre la superficie eccedente comporta il reperimento delle dotazioni territoriali secondo la destinazione funzionale, anche se la superficie complessiva preesisteva.
art. 23 Cost.
La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard non ha la stessa natura del contributo di costruzione e non costituisce, secondo il giudice, una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.
art. 46 l.r. Lombardia n. 12/2005
La monetizzazione può essere prevista nell’ambito della pianificazione attuativa secondo criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici; la concreta quantificazione può essere parametrata al valore economico delle aree o all’utilità derivante dalla mancata cessione.
art. 51, comma 5, l.r. Lombardia n. 12/2005
una somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire
In caso di mutamento di destinazione d’uso, il Comune può consentire la monetizzazione delle aree o dotazioni non reperite, determinandola in misura commisurata al valore economico delle aree da acquisire.
art. 48, comma 6, l.r. Lombardia n. 12/2005
La riduzione del contributo sul costo di costruzione prevista per gli interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come nuova costruzione è direttamente applicabile dagli uffici comunali, senza necessità di un ulteriore atto attuativo comunale.
art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
La riduzione del 20% del contributo di costruzione opera direttamente nei casi previsti dalla disposizione e non può essere subordinata all’adozione di ulteriori atti comunali o alla previa approvazione di criteri amministrativi non contemplati dalla fattispecie legale.
art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
La determinazione del costo di costruzione rientra nella competenza regionale; il Comune deve applicare il quadro normativo vigente senza introdurre condizioni ulteriori.
art. 37, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
Il valore di acquisizione mediante esproprio di un’area urbana libera è stato ritenuto parametro legittimo per determinare il valore economico delle aree da acquisire ai fini della monetizzazione dello standard.
Massime di principio
- Quando un intervento di demolizione e ricostruzione modifica sagoma, prospetti, sedime o caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, soprattutto in presenza di tutela paesaggistica, esso integra una nuova costruzione se non ricorrono cumulativamente i requisiti conservativi previsti dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001.
- Nel caso di nuova costruzione, la superficie lorda preesistente rileva ai fini dello scomputo delle dotazioni territoriali solo nei limiti della superficie realizzabile mediante l’indice territoriale di piano; la superficie eccedente comporta il reperimento delle dotazioni previste per la nuova funzione insediata, anche se non aumenta la superficie lorda complessiva rispetto alla preesistenza.
- La monetizzazione degli standard urbanistici è distinta dal contributo di costruzione: è disciplinata dalle norme regionali e dagli strumenti urbanistici, non costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e deve essere commisurata al valore economico delle aree da acquisire o all’utilità derivante dalla mancata cessione.
- La concreta quantificazione della monetizzazione degli standard compete agli uffici tecnici comunali, nell’applicazione dei criteri stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici; un atto della Giunta che aggiorni o indirizzi i valori ha natura organizzativa o di indirizzo e non sostituisce la valutazione concreta dell’ufficio.
- Le riduzioni del contributo sul costo di costruzione previste direttamente dalla legge regionale e dall’art. 17, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 devono essere applicate d’ufficio dal Comune, senza necessità di ulteriori atti comunali attuativi, criteri regolamentari o condizioni non previste dalla legge.
- Nel processo amministrativo, la memoria di replica presuppone che la controparte abbia previamente depositato una memoria conclusiva nel termine previsto; in mancanza, la memoria depositata come replica oltre il termine ordinario è inammissibile.
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