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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06082/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Torino sostenendo: (1) errata applicazione dell'art. 314 c.p. per omissione del dolo (peculato) nonostante il denaro fosse di pertinenza comunale; (2) illegittima efficacia della buona fede fondata su una prassi interna in contrasto con norme contabili e di gestione; (3) motivazione contraddittoria della Corte di appello circa la natura pubblica delle somme e l'assenza di intento appropriativo; (4) violazione di norme sull'organizzazione e sulle funzioni degli enti locali e sugli obblighi di rendicontazione (artt. 49, 93, 107 TUEL; d.lgs. 165/2001; art. 178 r.d. 827) e vizio di qualificazione delle funzioni del direttore del canile sanitario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la parte civile ha proposto censure dirette all'accertamento della responsabilità penale già coperto da giudicato di assoluzione. Richiamando la tutela della presunzione di innocenza e le modifiche normative (in particolare l'art. 573, comma 1-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia), la Corte ha ritenuto che, una volta formatosi il giudicato assolutorio, non sia consentito sindacare le statuizioni penali nell'ambito di un'impugnazione proposta per i soli interessi civili; tali impugnazioni devono riguardare le sole questioni civili ovvero essere rinviate al giudice civile quando previsto. Poiché i motivi dedotti miravano a rimettere in discussione la responsabilità penale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La parte civile è stata condannata alle spese del procedimento e a versare in via equitativa 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Norma incriminatrice del peculato che richiede l'elemento soggettivo del dolo nell'appropriazione di denaro pubblico; in questo caso la Corte non ha deciso nel merito poiché ha ritenuto inammissibile il ricorso volto a sindacare la responsabilità penale già assolta.

  • art. 573 cod. proc. pen.

    L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale

    La disposizione regola l'impugnazione per i soli interessi civili; la riforma ha aggiunto il comma 1-bis che prevede il rinvio al giudice civile per la prosecuzione, limitando il sindacato sui capi penali coperti da giudicato.

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

    Stabilisce il trasferimento al giudice civile delle questioni civili nelle impugnazioni proposte per i soli interessi civili, bilanciando tutela della parte civile e rispetto della presunzione di innocenza.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per l'impugnazione per i soli interessi civili proposta dalla parte civile; consente l'impugnazione limitata agli effetti civili ma entro i limiti stabiliti dalla giurisprudenza e dalla normativa sopravvenuta.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Riferita nella giurisprudenza costituzionale: disciplina i casi in cui la sentenza penale ha determinato estinzione del reato per prescrizione e la valutazione delle pretese civili secondo parametri civilistici; la Corte costituzionale ha chiarito che non viola la presunzione d'innocenza.

  • Direttiva 2016/343/UE, art. 3 e 4; CEDU art. 6 par. 2; Carta dei diritti fondamentali UE art. 48

    Fonti sovranazionali che garantiscono il secondo aspetto della presunzione di innocenza: dopo assoluzione o proscioglimento non è possibile adottare provvedimenti che presuppongano la responsabilità penale dell'imputato; hanno influito sull'interpretazione delle impugnazioni per i soli interessi civili.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 182 del 2021

    Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità relativa ad art. 578 c.p.p., chiarendo che il giudice dell'impugnazione, quando deve decidere sui soli interessi civili dopo estinzione del reato, applica il criterio civilistico del 'più probabile che non' e non può formulare un giudizio di colpevolezza penale.

  • Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)

    Le Sezioni unite hanno affermato che quando il reato è estinto per prescrizione il giudizio della responsabilità civile deve essere condotto secondo i parametri del diritto civile e non può essere utilizzato per riaffermare responsabilità penale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento nei confronti della parte che ha proposto ricorso inammissibile.

  • r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 227

    Norme sul regolamento di contabilità dello Stato e sugli obblighi di versamento delle somme pubbliche; sono state invocate dalla parte civile per criticare la presunta prassi del canile, ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto del giudicato penale.

  • artt. 49, 93 e 107 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e d.lgs. 30/03/2001, n.165

    Norme sull'ordinamento degli enti locali e sul rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, richiamate dalla parte civile per sostenere obblighi di rendicontazione e vincoli gestionali; la Corte non si è pronunciata sul loro merito essendo il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Se la sentenza penale che assolve è passata in giudicato, la parte civile non può impugnare la decisione per mettere nuovamente in discussione la responsabilità penale: le censure penali diventano inammissibili.
  • Dalla riforma (art. 573, comma 1-bis c.p.p.) le impugnazioni per i soli interessi civili, quando ammissibili, possono essere rinviate al giudice civile che decide sulle questioni civili utilizzando le prove del processo penale; pertanto, dopo il 30/12/2022 è necessario verificare la data di costituzione di parte civile per stabilire l'applicabilità della regola.
  • Quando si chiede il risarcimento dopo un'assoluzione definitiva, è preferibile agire dinanzi al giudice civile (o ottenere il rinvio allo stesso) e formulare la domanda secondo i criteri del diritto civile (standard di prova 'più probabile che non').
  • Evitare di strutturare un'impugnazione per i soli interessi civili che contenga esclusivamente censure sulla responsabilità penale: ciò rende il ricorso inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • Nelle ipotesi di sospetta gestione irregolare di somme pubbliche, la parte lesa deve articolare chiaramente sin dalla costituzione le ragioni della domanda 'agli effetti civili' e raccogliere nel processo penale e, se necessario, in sede civile, le prove appropriate sulle obbligazioni di rendicontazione e sui flussi finanziari.
  • La tutela della presunzione di innocenza impedisce che, dopo un'assoluzione, vengano adottati provvedimenti o decisioni che presuppongano nuovamente la colpevolezza; ogni accertamento successivo deve dunque essere civilistico e non riaprire il giudizio penale.

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