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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 1446 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO PER REVOCAZIONE - Errore di fatto imputabile al ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza sostenendo di avere indicato per errore, in appello, la categoria catastale A/6 invece della categoria A/4 richiesta in primo grado. A suo avviso, tale inesatta formulazione della domanda costituiva un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. L'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Il giudice ha chiarito che l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva del giudice, risultante in modo immediato e incontestabile dal contrasto tra la sentenza e gli atti di causa, riguardante un fatto decisivo non controverso. L'errore commesso direttamente dalla parte nella formulazione della domanda non è invece imputabile al giudice e non può essere corretto mediante revocazione.

Norme richiamate

  • Art. 64, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'istanza di revocazione è proponibile quando il ricorrente abbia assunto come verificato o non occorso un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o acquisito in base agli atti e documenti di causa.

    Nel processo tributario la revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la sentenza contiene una svista percettiva del giudice su un fatto decisivo, non controverso e oggettivamente verificabile dagli atti.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    L'errore rilevante è un errore di percezione o una svista materiale del giudice, non un errore di valutazione, interpretazione o applicazione del diritto.

  • Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata applicata per compensare integralmente le spese del procedimento tra le parti.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è uno strumento per correggere errori, imprecisioni o cambiamenti nella domanda commessi direttamente dalla parte.
  • L'errore revocatorio deve riguardare la percezione di un fatto da parte del giudice e risultare immediatamente dagli atti, senza richiedere valutazioni o interpretazioni complesse.
  • Non è configurabile errore di fatto quando la circostanza è stata oggetto di discussione, valutazione o decisione da parte del giudice: in tal caso si tratta eventualmente di errore di giudizio.
  • La parte deve formulare correttamente le proprie domande e conclusioni in ogni grado di giudizio; un'inesatta indicazione della pretesa processuale non può essere normalmente recuperata tramite revocazione.
  • Per valutare l'ammissibilità della revocazione occorre verificare cumulativamente che l'errore sia percettivo, decisivo, non controverso, documentato dagli atti e imputabile al giudice, non alla parte.

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