Cassazione Civile, Ordinanza n. 07564/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato l’intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, con pagamento integrale delle somme dovute. Per tale ragione ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento sintetico emessi nei confronti di un contribuente per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, con rideterminazione del reddito imponibile e recupero di maggiori IRPEF e addizionali. Dopo una prima serie di atti, l’Ufficio annullava in autotutela gli avvisi relativi al 2007 e al 2008 e ne emetteva di nuovi, con importi maggiori. Il contribuente impugnava i nuovi avvisi davanti alla CTP, che accoglieva solo in parte i ricorsi; la CTR rigettava poi sia l’appello principale del contribuente sia l’appello incidentale dell’Ufficio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo non sono specificati i contenuti analitici dei motivi. In sede di legittimità, tuttavia, è emerso che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016 e aveva integralmente versato quanto dovuto, circostanza confermata anche dall’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito nei confronti del contribuente
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
consente la definizione agevolata della controversia tributaria; l'adesione del contribuente e il pagamento integrale delle somme dovute determinano l'estinzione del giudizio
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
IRPEF
imposta oggetto degli avvisi di accertamento, insieme alle relative addizionali
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale e versa integralmente le somme dovute, il giudizio tributario pendente deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite ha effetto assorbente rispetto alle censure di merito proposte in cassazione, perché elimina l'interesse alla decisione sulla pretesa impositiva contestata.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non decide sulle questioni sostanziali relative all'accertamento sintetico o alla prova delle componenti reddituali contestate.
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