Ordinanza n. 337/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 1320/2025, che aveva respinto il ricorso contro la contestata inidoneità dell’agibilità dei locali ad uso scolastico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia chiedendone la riforma e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia. La controversia riguarda l’idoneità del certificato di agibilità relativo ai locali utilizzati per finalità scolastiche: il certificato era stato rilasciato per un fabbricato ad uso residenziale. L’appellante ha invocato l’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, assumendo che tale disposizione consentisse l’utilizzo dei locali da parte dell’ente del Terzo settore. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari per la sospensione cautelare della sentenza appellata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie condivisibile la valutazione del TAR circa l’inidoneità del certificato di agibilità, poiché riferito a un fabbricato ad uso residenziale e non a locali destinati all’uso scolastico. Ha inoltre escluso, in questa fase, che l’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 potesse essere invocato per superare la disciplina sull’agibilità, chiarendo che tale disposizione non può pregiudicare l’applicazione di altre normative poste a tutela di beni costituzionali, quali la salute e la sicurezza degli alunni, del personale scolastico e dei terzi. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’esigenza di salvaguardare la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei locali, proprio mediante il possesso di un’attestazione di agibilità idonea allo specifico uso scolastico. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione degli interessi fatti valere dall’appellante, pur ritenuti recessivi rispetto a quelli tutelati dalla disciplina sull’agibilità.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata; il giudice ha ritenuto insussistenti, nella cognizione sommaria cautelare, le condizioni per concederla, per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017
La disposizione non può essere interpretata in modo da pregiudicare l’operatività delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori e dei terzi, incluse quelle sull’agibilità dei locali destinati a uso scolastico.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone la presenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancanza di uno solo di tali requisiti giustifica il rigetto dell’istanza.
- Un certificato di agibilità rilasciato per un fabbricato a uso residenziale non è, prima facie, idoneo a comprovare l’agibilità di locali destinati a uso scolastico.
- Le disposizioni del Codice del Terzo settore sull’utilizzo degli immobili da parte degli enti del Terzo settore non possono essere interpretate nel senso di derogare alle normative poste a tutela della salute e della sicurezza degli alunni, del personale scolastico e dei terzi.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla prosecuzione dell’attività scolastica cede rispetto all’esigenza di tutelare salute e sicurezza quando manchi un’attestazione di agibilità adeguata alla destinazione d’uso dei locali.
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