Sentenza n. 223/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, all’art. 7, comma 4, lettera e), dopo aver previsto l'inserimento con riserva per coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso e che sono ancora in attesa del suo riconoscimento in Italia, ha disposto che “l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con l’ordinanza impugnata, con particolare riferimento, nella parte e per quanto di interesse, al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese dagli organismi ministeriali e consultivi preposti; nonché per dichiarare il diritto della ricorrente, anche nelle more del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, alla stipula di contratti di lavoro, a tempo determinato, e indeterminato, in base alla posizione occupata nelle GPS sostegno della scuola secondaria di I e di II grado, ADMM e ADSS, per la provincia di Palermo, valida per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, con conseguente condanna all’adozione dei conseguenti provvedimenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento delle GPS e di conferimento delle supplenze, nella parte in cui esclude che l'inserimento con riserva per il titolo estero in attesa di riconoscimento consenta l'individuazione per la stipula del contratto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'art. 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, deducendo la violazione dell'art. 1 l. 241/1990, del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., della disciplina sul riconoscimento reciproco dei titoli conseguiti nell'Unione europea e dei principi giurisprudenziali in materia. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto alla disciplina precedente, sviamento, illogicità manifesta e arbitrarietà. La ricorrente, che aveva conseguito in Spagna il titolo di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia, chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento del diritto alla stipula di contratti di lavoro sulla base della posizione nelle GPS sostegno della provincia di Palermo.
La decisione
Il TAR non ha esaminato il merito delle censure relative alla legittimità dell'ordinanza ministeriale. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione della ricorrente di rinuncia al ricorso. La rinuncia non poteva determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., perché non era stata notificata all'amministrazione almeno dieci giorni prima dell'udienza: era stata notificata il 10 novembre 2025, mentre l'udienza si era tenuta il 14 novembre 2025. Tuttavia, la dichiarazione consentiva di desumere il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'andamento complessivo della vicenda e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, lettera e), ordinanza ministeriale 6 maggio 2022
l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto
La disposizione escludeva che l'inserimento con riserva nelle GPS, per il titolo estero ancora in attesa di riconoscimento, consentisse l'individuazione ai fini della stipula del contratto.
art. 84 c.p.a.
notifica dell’atto di rinuncia almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso
Il rispetto degli adempimenti formali, tra cui la tempestiva notifica della rinuncia, è necessario per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia. In mancanza, la dichiarazione può comunque fondare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia non perfezionatasi ai fini dell'estinzione può essere valutata come elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 1 l. 241/1990
Norma richiamata dalla ricorrente quale parametro della dedotta illegittimità dell'ordinanza; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 97 Costituzione
Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente con riferimento al principio di buon andamento; la censura non è stata esaminata per la definizione in rito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata all'amministrazione meno di dieci giorni prima dell'udienza non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, per mancato rispetto dell'adempimento formale previsto dall'art. 84 c.p.a.
- Anche quando la rinuncia non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio, il giudice può desumere dalla dichiarazione della parte il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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