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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09037/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi deducono, in ordine generale, vizi di motivazione e violazioni di legge: per Antonio Carvelli tre motivi principali: (1) censura della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e della mancanza di riscontri oggettivi sulla sua partecipazione agli incontri, contestando la responsabilità penale attribuitagli; (2) contestazione del riconoscimento delle aggravanti (più persone riunite e metodo mafioso) ritenute infondate poiché la spartizione prospettata non sarebbe riferibile a soggetti mafiosi; (3) censura del mancato riconoscimento della desistenza volontaria (art. 56 c.p.), della diminuente ex art. 114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche. Per Luigi Foschini e Luigi Mendicino un motivo identico: mancanza degli elementi della violenza/minaccia e della forza intimidatrice tipica del metodo mafioso, possibile riqualificazione in tentata truffa, e carenza di motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Sul punto: (i) per Carvelli l'inammissibilità è dovuta alla genericità del primo motivo e all'insussistenza delle censure di merito: la Corte ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa, valutate come credibili e intrinsecamente attendibili, potevano da sole sorreggere la condanna previa verifica della attendibilità; ha ritenuto sussistenti le aggravanti della commissione del fatto da più persone riunite e del metodo mafioso alla luce delle modalità della condotta e delle dichiarazioni della vittima; ha escluso la desistenza e le diminuenti/attenuanti richieste ritenendo il contributo di Carvelli non marginale. (ii) per Foschini e Mendicino i ricorsi sono dichiarati inammissibili per aspecificità e per il mancato confronto con la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto integrata la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Conseguentemente i provvedimenti impugnati sono confermati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis, c.p.p.

    norma processuale richiamata in riferimento alla trattazione in pubblica udienza su richiesta difensiva; usata per descrivere il rito/processo svolto

  • art. 192 c.p.p.

    la Corte conferma che le dichiarazioni della persona offesa possono, previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, sorreggere da sole la condanna senza che siano necessari riscontri per ogni singolo elemento narrato

  • art. 416‑bis.1 c.p.

    il criterio per l'aggravante del metodo mafioso: richiede modalità idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e a creare soggezione nella vittima; ritenuta applicabile nella specie

  • art. 56 c.p.

    la desistenza volontaria esclude la punibilità solo se l'interruzione dell'azione è frutto di autonoma e libera determinazione dell'agente; non rileva se l'interruzione è dovuta alla resistenza della vittima

  • art. 114 c.p.

    la diminuente per minor apporto richiede che il contributo del correo sia marginale e di efficacia causale trascurabile; non riconosciuta quando il contributo è consapevole e non marginale

  • art. 59, secondo comma, c.p.

    principio di imputazione soggettiva secondo cui l'aggravante della pluralità di persone riunite può essere comunicata ai correi non presenti se erano consapevoli o colposamente ignoravano la circostanza; applicata per imputare l'aggravante anche ai correi non materialmente presenti

  • art. 616 c.p.p.

    norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte la applica per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili, possono da sole costituire base di condanna previa adeguata valutazione di credibilità; non è necessario che ogni passaggio sia supportato da riscontri oggettivi
  • L'aggravante "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di almeno due soggetti al momento della minaccia/violenza, e può essere imputata anche ai correi non presenti se essi erano consapevoli o colposamente ignoravano tale circostanza
  • Il "metodo mafioso" si configura quando le modalità della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione e inducono nella vittima uno stato di soggezione, anche se la minaccia è espressa per mezzo di riferimenti a terzi o a un gruppo
  • La desistenza volontaria (art. 56 c.p.) esclude la punibilità solo se l'agente interrompe l'azione per libera scelta: la semplice mancata consumazione dovuta alla resistenza della vittima o a fattori esterni non integra desistenza
  • La diminuente per minore partecipazione richiede un ruolo realmente marginale e causalmente trascurabile; il mero contributo operativo o di mediazione, se consapevole e non marginale, non la giustifica
  • I ricorsi di cassazione generici o aspecifici, che non confrontano puntualmente le censure con la motivazione della sentenza impugnata, sono dichiarati inammissibili; occorre un'argomentazione specifica e riferita ai motivi di diritto e di fatto
  • La distinzione tra tentata estorsione e tentata truffa dipende dalla concreta efficacia coercitiva della condotta: se il male è prospettato come certo e realizzabile dall'agente e idoneo a coartare la volontà della vittima, si configura l'estorsione

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