Cassazione Penale, Sentenza n. 26168/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di beni e per bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture. I motivi principali erano: (1) mancata assunzione di prova decisiva a discolpa (rifiuto di escutere due testi che avrebbero potuto attestare la dislocazione e l'inutilizzabilità dei macchinari dopo il distacco informatico); (2) vizio di motivazione e violazione della normativa sulla bancarotta fraudolenta, sostenendo che le schede/briccate dal distacco telematico rendevano gli apparecchi privi di valore economico e quindi non potevano integrare distrazione; (3) censura sulla qualificazione come bancarotta documentale fraudolenta, deducendo che la documentazione era stata consegnata allAutorità Giudiziaria e che la società aveva cessato l'attività, dunque mancava il dolo richiesto per la fattispecie fraudolenta e sarebbe possibile configurare al più la bancarotta semplice; (4) mancato contraddittorio nella procedura fallimentare per omessa notifica dell'istanza di fallimento a Dibilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che molte delle istanze relative all'assunzione della prova decisiva non erano state formulate in appello secondo le regole per la rinnovazione istruttoria (art. 603 cpp) e quindi costituiscono motivo nuovo non proponibile in cassazione. Sull'uso e sul valore economico delle slot machines la Corte ha ritenuto che i giudici del merito abbiano dato adeguata motivazione, richiamando la testimonianza secondo cui il distacco telematico non escludeva la possibilità di uso in circuiti illeciti e che non era stata fornita prova del loro definitivo inutilizzo. Quanto alla documentazione contabile, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del dolo posta a fondamento della bancarotta documentale: l'omessa consegna al curatore e la mancata produzione di copie non erano giustificate da elementi probatori validi. Relativamente al mancato contraddittorio nella procedura fallimentare, la Cassazione ha condiviso il rilievo dei giudici di merito che Dibilio si era reso irreperibile, ostacolando le notifiche. Per tutte queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
Richiamato per spiegare che la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello deve essere espressamente formulata ai fini dell'assunzione di nuova prova; la mancata riproposizione in appello trasforma la questione in nuovo motivo inammissibile in cassazione.
art. 495 c.p.p.
Richiamato nel contesto dell'istruzione probatoria di primo grado come norma relativa alle prove richieste e assunte in istruttoria; la Corte nota che istanze in primo grado non riproposte in appello non valgono per la cassazione.
art. 507 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 495 come parte del procedimento istruttorio di primo grado; conferma che le istanze non rinnovate in appello non consentono l'assunzione di prova in cassazione.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27)
Citato in relazione alla requisitoria scritta resa dal Sostituto Procuratore Generale in Cassazione ai sensi delle disposizioni emergenziali che hanno previsto modalità scritte per le conclusioni; qui la Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
artt. 2 c.p.p., 15 e 17 legge fallimentare
Richiamati dalla difesa in relazione al contraddittorio nella procedura fallimentare; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato l'assenza di notifica come conseguenza dell'irreperibilità volontaria dell'imputato.
art. 217, comma secondo, legge fallimentare
Richiamato nella distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale: la bancarotta semplice può avere elemento soggettivo anche colposo e dunque può essere integrata da negligenza o imperizia nella tenuta delle scritture.
art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare
Richiamato per la bancarotta fraudolenta documentale: per questa fattispecie è richiesto il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò impedisca la ricostruzione patrimoniale.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove che non siano state tempestivamente e correttamente proposte nel gravame di appello; le istanze istruttorie non rinnovate in appello non sono ammissibili in sede di legittimità.
- Per contestare la rilevanza probatoria di determinate prove tecniche (es. inutilizzabilità di macchinari per distacco telematico) è necessario produrre elementi probatori concreti e specifici già nel processo di merito; la mera affermazione difensiva senza prova non è sufficiente.
- La qualificazione tra bancarotta semplice e bancarotta documentale fraudolenta dipende dall'elemento soggettivo: la fraudolenza richiede il dolo (coscienza e volontà dell'irregolarità), mentre la semplice può essere integrata anche dalla colpa.
- Il mancato contraddittorio in procedure concorsuali richiede prova dell'irregolarità della notifica; se il soggetto si è reso irreperibile o ha ostacolato le notifiche, il vizio può essere ritenuto inattuale dai giudici.
- Gli errori di motivazione dei giudici di merito devono essere specificamente contestati con correlazione puntuale tra le doglianze e le ragioni della decisione impugnata; mancanza di specificità rende il ricorso per cassazione inammissibile.
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