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Ordinanza

Ordinanza n. 639/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti di rigetto, entrambi datati 02/04/2025 e notificati a mezzo PEC in data 27 gennaio 2026, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha respinto le istanze di nulla osta al lavoro subordinato presentate dalla società ricorrente: Provvedimento di Rigetto, Codice Pratica: P-CE/L/Q/2025/105720, in favore del lavoratore Sig.ra Fadile Abdelhamid; Provvedimento di Rigetto, Codice Pratica: P-CE/L/Q/2025/105731, in favore del lavoratore Sig. Ed Dahhani Abderrazzak; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i preavvisi di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, anch'essi menzionati come comunicati in data 02/04/2025.

Giustizia amministrativa202600850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti di rigetto delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato per due lavoratori stranieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due provvedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta, entrambi datati 2 aprile 2025 e notificati via PEC il 27 gennaio 2026, con i quali sono state respinte le istanze di nulla osta al lavoro subordinato presentate in favore di due lavoratori stranieri. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e i preavvisi di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. In sede cautelare sono stati dedotti, in particolare, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, in relazione alla valutazione della capacità economica del datore di lavoro, alla documentazione reddituale prodotta e alla congruità complessiva della capacità economica rispetto al numero e alla tipologia dei rapporti di lavoro richiesti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei due provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza delle censure di difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che l'amministrazione non aveva adeguatamente approfondito la documentazione reddituale e la complessiva congruità della capacità economica del datore di lavoro rispetto ai rapporti richiesti. Il giudice ha inoltre precisato che, in caso di richieste plurime di assunzione, non possono essere applicati automaticamente meri criteri di sommatoria del fatturato o del reddito imponibile di 30.000 euro annui per ciascun lavoratore, se tali meccanismi non sono espressamente previsti dalla disciplina applicabile; occorre invece una valutazione complessiva della congruità della capacità economica del datore e della solidità dell'impresa. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per l'accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda i preavvisi di rigetto impugnati quali atti presupposti; l'ordinanza non formula una specifica decisione sulla loro legittimità.

Massime di principio

  • Nella valutazione delle istanze plurime di nulla osta al lavoro subordinato, l'amministrazione non può fondare il rigetto su un automatismo consistente nella moltiplicazione di una soglia di fatturato o reddito imponibile per ciascun lavoratore richiesto, quando tale criterio non sia espressamente previsto dalla disciplina applicabile.
  • La capacità economica del datore di lavoro che richiede più nulla osta deve essere valutata mediante un giudizio complessivo e concreto, rapportato al numero e alla tipologia dei rapporti di lavoro richiesti e alla solidità dell'impresa.
  • Il rigetto di un'istanza di nulla osta al lavoro subordinato è assistito da adeguata istruttoria e motivazione solo se l'amministrazione esamina concretamente la documentazione reddituale prodotta e spiega perché essa non dimostri la congruità della capacità economica del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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