Cassazione Civile, Ordinanza n. 09137/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite origina da un precetto notificato da un difensore antistatario nei confronti di un istituto di credito, fondato su una precedente sentenza di condanna alle spese distratte. La banca propose opposizione all'esecuzione sostenendo che il difensore potesse azionare solo il 50% delle spese liquidate, poiché l'altra metà sarebbe spettata al codifensore. L'opposizione fu accolta in primo grado, ma in appello il tribunale ritenne che il difensore antistatario fosse legittimato ad agire per l'intero importo e accolse anche l'eccezione di compensazione sollevata dalla banca, ravvisando un controcredito residuo della banca verso il difensore. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 88 e 345 c.p.c., perché la compensazione sarebbe stata decisa sulla base di documenti nuovi prodotti in appello senza rituale istanza di ammissione; 2) violazione degli artt. 2697 e 1243 c.c. e degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., perché non sarebbe stata provata la definitività delle due sentenze poste a base della compensazione, essendo una riformata in appello e l'altra non dimostrata come passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha ritenuto valida la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cassazione, valorizzandone la collocazione materiale e l'assenza di elementi incompatibili con tale giudizio. Nel merito, ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché la decisione impugnata non si fondava su una mera produzione irrituale di nuovi documenti, ma sulla sopravvenienza di fatti costitutivi del controcredito, verificatisi dopo il termine per le produzioni in primo grado e dunque non deducibili prima. Il ricorrente, inoltre, non aveva censurato correttamente la caducazione del titolo secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché le contestazioni sulla riforma di una sentenza e sulla non definitività dell'altra non risultavano adeguatamente localizzate e dedotte nei gradi di merito, ma erano state prospettate solo nel ricorso per cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese; disposto inoltre l'obbligo del contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 88 c.p.c.
Richiamato solo come norma asseritamente violata dal ricorrente; la Corte non ne fonda la decisione nel merito.
art. 345 c.p.c.
In appello non si tratta di consentire nuove domande o nuovi motivi, ma di verificare se vi siano fatti sopravvenuti deducibili a sostegno della compensazione; il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
art. 83 c.p.c.
La procura è valida se materialmente congiunta al ricorso e non vi sono elementi che escludano in modo evidente la riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 365 c.p.c.
Il requisito di specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatto dalla collocazione topografica dell'atto e dalla sua riferibilità al giudizio di legittimità.
art. 1367 c.c.
È richiamato il principio di conservazione: nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso utile a produrre effetti.
art. 159 c.p.c.
Concorre al principio di conservazione nell'interpretazione della procura e degli atti processuali.
art. 1243 c.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non entra nel merito della compensazione in quanto il motivo è inammissibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità e mancata corretta deduzione del tema probatorio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma senza superare la ratio della decisione impugnata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è reputata inammissibile.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente dove le contestazioni e le prove siano state dedotte nei precedenti gradi; il difetto di tale specificità determina inammissibilità.
art. 320 c.p.c.
È richiamato per evidenziare che le sentenze prodotte erano state pubblicate dopo il termine utile per le produzioni del primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Conseguenza della declaratoria di inammissibilità: sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare un profilo diverso da quello effettivamente decisivo.
- In sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo mediante fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale sopravvenuti rispetto al giudicato posto a base del titolo, non già mediante fatti anteriori che avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio di cognizione.
- La produzione in appello di documenti può essere funzionalmente ammissibile quando riguardi fatti sopravvenuti o comunque non deducibili prima per ragioni oggettive, fermo restando che la censura deve investire correttamente il reale fondamento della decisione.
- L'eccezione di compensazione deve essere sorretta da allegazioni e prove specifiche; se il ricorrente contesta la sussistenza del controcredito, deve indicare con precisione dove tali contestazioni siano state formulate e come siano state provate nei gradi di merito, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida quando sia materialmente congiunta all'atto e non emerga in modo evidente una sua riferibilità ad altro giudizio; in caso di dubbio opera il principio di conservazione degli atti processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09063/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09069/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09071/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09073/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09074/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09075/2023 del 31/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →