Cassazione Civile, Ordinanza n. 24391/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto stipulato il 22 ottobre 2015 tra due società, contenente clausola compromissoria. In una successiva scrittura privata del 12 dicembre 2016 erano previste penali per il ritardo nella consegna, installazione, avviamento e collaudo di un macchinario. La società appaltatrice chiese agli arbitri la condanna della controparte al pagamento delle penali; la società committente eccepì davanti agli arbitri che la pattuizione del 2016 fosse autonoma e non coperta dalla clausola compromissoria, ottenendo una declaratoria di incompetenza del collegio arbitrale. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale, la stessa società committente tornò a eccepire l'incompetenza del giudice ordinario, invocando la clausola compromissoria del contratto originario. Il ricorso per regolamento di competenza denuncia: (1) violazione dell'art. 819 ter c.p.c., perché il tribunale avrebbe dovuto ritenere incontestabile la competenza a seguito della pronuncia arbitrale, applicando analogicamente l'art. 44 c.p.c.; (2) violazione dei doveri di lealtà e buona fede e del divieto di venire contra factum proprium, per avere la stessa parte sostenuto in sede arbitrale e poi davanti al tribunale tesi opposte sull'operatività della clausola compromissoria; (3) violazione degli artt. 807, 808 e 808 quater c.p.c., sul presupposto che la scrittura del 2016 fosse un accordo autonomo, non meramente integrativo, e quindi non soggetto alla clausola compromissoria del contratto del 2015.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo inammissibile l'eccezione di incompetenza sollevata dinanzi al Tribunale dalla parte che aveva già ottenuto dagli arbitri una decisione favorevole sulla medesima questione. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarato la competenza del Tribunale di Bologna e disposto la rimessione delle parti a quel giudice per la prosecuzione della causa nel termine di legge. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 819 ter c.p.c.
regola i rapporti tra arbitri e giudice ordinario come rapporti di competenza; l'eccezione di incompetenza non può essere proposta in modo incoerente rispetto a quanto già sostenuto e accolto in sede arbitrale, e la sua ammissibilità può essere scrutinata dal giudice della causa riassunta
art. 44 c.p.c.
non è direttamente applicabile ai rapporti tra arbitri e giudice ordinario; la Corte esclude che la sua disciplina di vincolatività della pronuncia sulla competenza sia automaticamente estensibile al caso di specie
art. 50 c.p.c.
opera, per effetto della declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 819 ter c.p.c., al fine di conservare gli effetti della domanda nel passaggio tra arbitri e giudice
art. 807 c.p.c.
richiamato come norma sulla convenzione arbitrale, nella prospettiva della dedotta autonomia della scrittura del 2016
art. 808 c.p.c.
richiamato come norma sulla convenzione arbitrale e sulla sua estensione al rapporto controverso
art. 808 quater c.p.c.
richiamato per sostenere che la clausola compromissoria del contratto originario non si estendesse alla successiva scrittura del 2016
Massime di principio
- Nel rapporto tra arbitrato e giudizio ordinario, la parte che abbia già ottenuto in sede arbitrale una decisione favorevole sulla questione di competenza non può riproporre davanti al giudice la tesi opposta senza violare il divieto di venire contra factum proprium.
- L'eccezione di incompetenza è inammissibile quando è formulata in modo strumentale e privo di un concreto interesse processuale, con il solo effetto di ritardare la decisione di merito e aggravare la posizione della controparte.
- La disciplina della translatio iudicii tra arbitri e giudice consente la conservazione degli effetti della domanda riassunta, ma non impone di attribuire alla pronuncia sulla competenza un vincolo pieno e automatico sul giudice ad quem nei termini propri dell'art. 44 c.p.c.
- Quando una questione di competenza tra arbitri e giudice viene già decisa a favore della parte che poi la ripropone in senso contrario, il giudice della causa riassunta può arrestarsi allo scrutinio di ammissibilità dell'eccezione senza dover affrontare ulteriormente il merito del conflitto di competenza.
- Se il motivo di ricorso attacca correttamente la ritenuta ammissibilità dell'eccezione incoerente, gli ulteriori motivi che investono la portata della clausola compromissoria possono restare assorbiti.
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