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Sentenza

Sentenza n. 2821/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di parziale riconoscimento del contributo per i danni da peronospora e decreto ministeriale 29 luglio 2024, n. 341520, che ha ripartito le risorse tra imprese che avevano sostenuto costi per interventi preventivi e imprese che non li avevano attuati

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

L’impresa ha impugnato il parziale riconoscimento del contributo previsto dall’art. 11 del d.l. n. 104/2023, convertito dalla l. n. 136/2023, lamentando l’esclusione della quota destinata ai produttori viticoli che avevano effettuato trattamenti preventivi contro la peronospora. Ha inoltre impugnato il decreto ministeriale attuativo che differenziava il riparto delle risorse, riservando il 60% alle imprese che avevano sostenuto i costi di prevenzione e il 40% a quelle che non li avevano sostenuti. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre a contestare nel merito il ricorso. Il TAR ha sottoposto d’ufficio alle parti la questione della propria incompetenza territoriale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguarda atti generali e individuali che disciplinano e determinano il beneficio nella fase anteriore alla materiale erogazione, in un contesto nel quale presupposti e misura dell’aiuto non sono compiutamente definiti dalla legge e sono integrati da decreti ministeriali e istruzioni operative di AGEA. Ha tuttavia dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma: il decreto ministeriale impugnato è un atto generale nazionale e, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la sua impugnazione resta soggetta agli ordinari criteri di competenza anche se è contestato congiuntamente all’atto individuale. È irrilevante che l’impugnazione dell’atto generale sia subordinata o eventuale, poiché essa determina comunque inscindibilità processuale. Il giudizio può essere riassunto dinanzi al TAR Lazio nei termini di legge. Le spese sono state compensate in ragione del rilievo d’ufficio dell’incompetenza. Le eccezioni sul difetto di legittimazione passiva e il merito non sono stati decisi.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza

    Quando è impugnato anche un atto generale di portata nazionale, la competenza non è attratta dal TAR competente per l’atto particolare periferico: per l’atto generale restano applicabili gli ordinari criteri di attribuzione della competenza, con conseguente competenza del TAR Lazio per l’atto ministeriale nazionale.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado

    La competenza territoriale può essere rilevata d’ufficio dal TAR, come avvenuto nel caso esaminato prima della decisione di merito.

  • art. 11, comma 2-bis, d.l. 104/2023

    La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora

    La disciplina legislativa demanda a un decreto ministeriale la ripartizione delle risorse e attribuisce preferenza alle imprese agricole che dimostrino di avere sostenuto costi per trattamenti preventivi; il decreto attuativo costituisce parte della disciplina generale della procedura di finanziamento.

Massime di principio

  • Quando un ricorso impugna congiuntamente un provvedimento individuale con effetti circoscritti e un atto generale dell’autorità centrale con efficacia nazionale, la competenza territoriale relativa all’atto generale resta regolata dagli ordinari criteri di attribuzione e non è attratta dalla competenza relativa al provvedimento individuale.
  • La competenza territoriale non cambia per il fatto che l’impugnazione dell’atto generale sia proposta in via subordinata o eventuale: la contestuale impugnazione determina comunque inscindibilità processuale.
  • La controversia sull’adozione e sulla determinazione di un contributo rientra nella giurisdizione amministrativa quando ha ad oggetto atti generali e individuali che definiscono la disciplina e l’importo dell’aiuto prima della sua materiale erogazione, e la legge non determina esaustivamente presupposti e misura del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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