Ordinanza n. 471/2026 - Milano, Sezione 1
PER L'ANNULLAMENTO -- della deliberazione ARERA 29/11/2022, n. 629/2022/E/EEL recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società SG ENERGIA S.p.A. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” notificata in data 02/12/2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Eroga Energia s.r.l. e della correlata fattura n. 2202033318 trasmessa in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate il 15/12/2022, per un importo pari a € 689.051,68; - della deliberazione ARERA 25/05/2021, n. 217/2021/E/EEL recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1 (doc. 3 fascicolo SG); - della nota ARERA del 29 luglio 2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie; - di ogni altro atto, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché sconosciuto all'odierna ricorrente, ivi comprese le delibere ARERA di rettifica dell'errore materiale e di posticipo del termine di conclusione del procedimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni e atti ARERA relativi a un provvedimento prescrittivo e alla quantificazione di importi per strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, inclusa una fattura di € 689.051,68
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA del 29 novembre 2022, n. 629/2022/E/EEL, adottata in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché l’atto di quantificazione degli importi posti a suo carico e la relativa fattura. Sono stati inoltre impugnati la deliberazione ARERA del 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, la relativa tabella, la comunicazione delle risultanze istruttorie e gli ulteriori atti connessi. Dal mese di novembre 2023 non risultano depositati ulteriori atti processuali. Il TAR, senza pronunciarsi sui motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sull’attuale permanenza dell’interesse alla decisione di merito, l’aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l’indicazione di eventuali sopravvenienze e la precisazione circa la necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi, sugli eventuali provvedimenti o atti sopravvenuti e su ogni circostanza idonea a incidere sull’effettivo permanere dell’interesse o sull’esito del giudizio.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori. La società ricorrente dovrà precisare motivatamente, con breve memoria, se permane l’interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione relativa alla controversia, comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. ARERA dovrà fornire, entro il 27 maggio 2026 e tramite il PAT, chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sulle eventuali sopravvenienze e sugli atti rilevanti per la permanenza dell’interesse o per l’esito del giudizio. L’ordinanza non decide la legittimità degli atti impugnati né la domanda di annullamento. Il giudice ha avvertito che l’eventuale inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell’inerzia processuale della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa agli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L’inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori e sulla gestione del giudizio.
Massime di principio
- Quando dal fascicolo non risultano aggiornamenti processuali per un periodo significativo, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per verificare l’attuale permanenza dell’interesse alla decisione di merito e l’eventuale incidenza di fatti o atti sopravvenuti.
- La parte ricorrente sollecitata con ordinanza istruttoria a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione deve fornire anche un aggiornamento della vicenda e indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
- L’inerzia della parte che, dopo essere stata formalmente compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire, non adempia alla richiesta può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e comportare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice può richiedere all’amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti controversi e sulle sopravvenienze rilevanti per stabilire se permanga l’interesse alla decisione o se tali circostanze possano incidere sull’esito del giudizio.
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