Sentenza n. 367/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del verbale di scrutinio del Consiglio di classe della -OMISSIS-, relativo allo scrutinio finale per l’anno scolastico 2023/2024, dell’11 giugno 2024, nella parte in cui è stata disposta la non ammissione alla classe successiva di -OMISSIS- e della relativa comunicazione; b) ove occorra e per quanto di interesse, del verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS- n. 1 del 24 ottobre 2023; c) ove occorra e per quanto di interesse: del verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS- di scrutinio intermedio del 18 dicembre 2023; del verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS- n. 3 del 1° febbraio 2024; del verbale del Consiglio di classe della -OMISSIS- n. 4 del 12 aprile 2024; d) di tutti gli atti precedenti e seguenti, comunque connessi o presupposti, ivi espressamente compresi tutti i verbali del Consiglio di classe della -OMISSIS- per l’anno scolastico 2023/2024; e) ove occorra e per quanto di interesse: le pagelle del 1° e del 2° quadrimestre; la comunicazione ai genitori del 12 aprile 2024; f) ogni altro atto o provvedimento, comunque presupposto, connesso o consequenziale. per la condanna Per quanto riguarda i motivi aggiunti: delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti dal Signor -OMISSIS- per la non ammissione alla seconda classe successiva, sulla base delle ragioni, causali e titoli appresso elencati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di scrutinio finale e provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva, con i relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione del minore alla classe successiva, deducendo che la scuola, pur essendo stata informata delle difficoltà di apprendimento e dell’avvio di una valutazione presso l’ASP, non avrebbe predisposto un Piano Didattico Personalizzato né adottato formalmente misure compensative e dispensative. Sono state dedotte la violazione della legge n. 170/2010, del d.m. n. 5669/2011, della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, della circolare MIUR n. 8/2013 e della legge n. 53/2003, nonché manifesta irragionevolezza, violazione del giusto procedimento e della trasparenza, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei fatti. Con motivi aggiunti, dopo che il minore aveva frequentato con profitto la classe prima nell’anno successivo grazie alla predisposizione di un PEI, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno morale, patrimoniale e da perdita di chance, sostenendo l’illegittimità della mancata adozione del PDP, il nesso causale con la bocciatura e la colpa dell’amministrazione. Hanno inoltre chiesto consulenza tecnica d’ufficio e prova testimoniale.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: poiché il minore aveva già frequentato e concluso con profitto la classe prima nell’anno scolastico successivo, l’annullamento della non ammissione non avrebbe più prodotto un’utilità concreta. La domanda risarcitoria è stata esaminata nel merito e respinta. Il Collegio ha rilevato che, durante l’anno scolastico oggetto di causa, non esisteva una diagnosi di DSA né era stata prodotta una certificazione sanitaria attestante un bisogno educativo speciale; la valutazione ASP si era conclusa soltanto dopo gli scrutini finali. In tale situazione, la predisposizione di un PDP per BES non certificati costituiva una facoltà del Consiglio di classe e richiedeva la collaborazione e il consenso della famiglia, non dimostrati in giudizio. La scuola aveva documentato di avere convocato i genitori per concordare gli interventi e di avere comunque adottato misure informali di personalizzazione, quali mentoring, interrogazioni programmate e strumenti compensativi. Non è stata quindi provata una colpevole inerzia dell’amministrazione. È stato inoltre escluso il nesso causale, poiché la successiva certificazione aveva evidenziato una situazione di disabilità tale da richiedere strumenti più incisivi del PDP, ossia un PEI e un insegnante di sostegno; non era ragionevole ritenere che il solo PDP avrebbe consentito il raggiungimento degli obiettivi minimi e l’ammissione alla classe successiva. Il danno non patrimoniale non è stato provato, non potendo essere considerato in re ipsa; il danno patrimoniale prospettato come mancato guadagno futuro era ipotetico, i costi di mantenimento gravavano comunque sui genitori e la perdita di chance non era supportata dalla prova di un’occasione concreta ed effettiva perduta. L’istanza istruttoria è stata respinta perché la causa era sufficientemente istruita. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 3 e 5 l. 170/2010
La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.
La legge disciplina gli interventi per gli studenti con DSA diagnosticati; il diritto a provvedimenti dispensativi e compensativi presuppone la diagnosi comunicata alla scuola.
artt. 2, 3, 4 e 5 d.m. 12 luglio 2011, n. 5669
Richiamati dai ricorrenti come disciplina degli interventi didattici per gli studenti con DSA; la decisione non sviluppa un’autonoma interpretazione delle singole disposizioni.
Direttiva MIUR 27 dicembre 2012
Estende la possibilità di personalizzazione didattica anche agli alunni con bisogni educativi speciali non certificati.
circolare MIUR 6 marzo 2013, n. 8
In assenza di certificazione, la predisposizione del PDP per BES non certificati è rimessa al Consiglio di classe e richiede, secondo la decisione, collaborazione e consenso della famiglia.
art. 2697 c.c.
I ricorrenti non hanno provato la colpevole inerzia della scuola.
art. 2043 c.c.
La responsabilità della pubblica amministrazione richiede una condotta antigiuridica, il nesso causale e la prova del danno; tali presupposti non sono stati dimostrati.
art. 2056 c.c.
Invocato dai ricorrenti per la liquidazione equitativa del danno morale, ma senza superare l’onere di allegazione e prova del pregiudizio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale per disporre l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- In assenza di una diagnosi di DSA o di una certificazione sanitaria attestante un bisogno educativo speciale, la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato per un alunno con BES non certificati costituisce una facoltà del Consiglio di classe e, secondo la decisione, richiede la collaborazione e il consenso della famiglia.
- La mancata formalizzazione di un PDP non integra di per sé una condotta illecita della scuola quando l’amministrazione abbia convocato la famiglia per concordare gli interventi e abbia comunque adottato misure informali di personalizzazione didattica adeguate alle informazioni allora disponibili.
- Ai fini della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per la mancata predisposizione di un PDP, il ricorrente deve provare non solo l’illegittimità della condotta, ma anche il nesso causale concreto tra omissione e mancata ammissione alla classe successiva; il nesso è escluso quando la successiva diagnosi evidenzi una condizione che avrebbe richiesto strumenti più incisivi, come un PEI e un insegnante di sostegno.
- Il danno non patrimoniale conseguente alla non ammissione scolastica non è in re ipsa: deve essere specificamente allegato e provato mediante elementi idonei a dimostrare un’effettiva compromissione o un peggioramento delle condizioni psicofisiche dell’alunno.
- Il danno patrimoniale da perdita di redditi futuri derivante dal ritardo scolastico è risarcibile soltanto se fondato su una perdita concreta e provata; non è sufficiente il riferimento a un futuro e incerto completamento degli studi, ingresso nel mondo del lavoro e livello retributivo.
- La perdita di chance richiede la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato risultato, non essendo sufficiente una mera possibilità astratta.
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