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Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alla struttura privata accreditata di erogare gratuitamente, in regime libero-professionale e a fronte del solo ticket eventualmente dovuto, prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale quando non sia possibile rispettare i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che disciplinavano il governo delle liste di attesa per il 2024. Ha dedotto: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, poiché l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del contratto e del budget annuale; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, poiché il meccanismo avrebbe imposto prestazioni gratuite oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa; violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per la sostanziale espropriazione del credito derivante dalle prestazioni; violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e erroneità dei presupposti, perché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto un obbligo analogo soltanto per gli erogatori pubblici; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale 2019-2021, richiamato dalla deliberazione, avrebbe esaurito i propri effetti. Nel corso del giudizio, dopo la fissazione ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la ricorrente ha dichiarato oralmente di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i sei motivi di impugnazione. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Il giudice ha applicato il principio dispositivo, ritenendo che, a fronte dell'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando occorra verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare la trattazione e definire il ricorso in forma semplificata.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai volumi di prestazioni e al tetto massimo di remunerazione contrattualmente assegnato; il giudice non ha esaminato il motivo per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe richiesto una base legislativa; il motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato dalla ricorrente per dedurre la lesione del diritto al credito derivante dalle prestazioni; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, decreto-legge n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024

    Richiamato nel fatto quale normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; il giudice non ne ha tratto una decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse dopo la fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. per verificarne la permanenza, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata di improcedibilità senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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