Sentenza del 05/04/2018 n. 1508 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irregolarità dell'invito a fornire dati e notizie - Invalidità dell'accertamento sintetico conseguente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La sentenza ha stabilito che l'invito previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 costituisce una facoltà dell'Ufficio e non un obbligo. Pertanto, né la mancata emissione dell'invito, né lievi irregolarità formali, né il mancato rispetto del termine di 15 giorni determinano, di per sé, l'invalidità dell'accertamento sintetico o induttivo fondato sull'art. 39, secondo comma, lettera d-bis), dello stesso decreto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità dell'accertamento sintetico o induttivo, sostenendo che l'Ufficio non avesse correttamente adempiuto agli obblighi relativi all'invito a fornire dati e notizie previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. In particolare, venivano dedotte l'omissione dell'invito, alcune lievi difformità rispetto al modello legale e il mancato rispetto del termine di 15 giorni per la produzione della documentazione.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'Ufficio ha la facoltà di invitare il contribuente a fornire dati e notizie
L'invito a fornire dati e notizie nell'ambito degli accertamenti bancari è una facoltà dell'Amministrazione finanziaria, non un adempimento obbligatorio la cui omissione comporti automaticamente l'invalidità dell'accertamento.
Art. 39, secondo comma, lettera d-bis), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione consente l'accertamento induttivo sintetico; la sua validità non viene meno per la sola omissione o irregolarità dell'invito previsto dall'art. 32.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce all'Amministrazione una facoltà e non un obbligo, la mancata attivazione di tale facoltà non determina automaticamente l'invalidità dell'atto successivo.
- Le irregolarità formali dell'invito al contribuente rilevano solo se incidono concretamente sul diritto di difesa o sono espressamente sanzionate dalla legge con la nullità o l'annullabilità dell'accertamento.
- Il mancato rispetto di un termine per la produzione documentale non comporta necessariamente l'invalidità dell'accertamento, soprattutto quando il termine non è previsto a pena di nullità.
- Per contestare efficacemente un accertamento non è sufficiente dimostrare una mera irregolarità procedurale: occorre evidenziare un concreto pregiudizio difensivo o l'assenza dei presupposti sostanziali dell'accertamento.
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