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Sentenza

Sentenza del 05/04/2018 n. 1508 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irregolarità dell'invito a fornire dati e notizie - Invalidità dell'accertamento sintetico conseguente - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La sentenza ha stabilito che l'invito previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 costituisce una facoltà dell'Ufficio e non un obbligo. Pertanto, né la mancata emissione dell'invito, né lievi irregolarità formali, né il mancato rispetto del termine di 15 giorni determinano, di per sé, l'invalidità dell'accertamento sintetico o induttivo fondato sull'art. 39, secondo comma, lettera d-bis), dello stesso decreto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la validità dell'accertamento sintetico o induttivo, sostenendo che l'Ufficio non avesse correttamente adempiuto agli obblighi relativi all'invito a fornire dati e notizie previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. In particolare, venivano dedotte l'omissione dell'invito, alcune lievi difformità rispetto al modello legale e il mancato rispetto del termine di 15 giorni per la produzione della documentazione.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'Ufficio ha la facoltà di invitare il contribuente a fornire dati e notizie

    L'invito a fornire dati e notizie nell'ambito degli accertamenti bancari è una facoltà dell'Amministrazione finanziaria, non un adempimento obbligatorio la cui omissione comporti automaticamente l'invalidità dell'accertamento.

  • Art. 39, secondo comma, lettera d-bis), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione consente l'accertamento induttivo sintetico; la sua validità non viene meno per la sola omissione o irregolarità dell'invito previsto dall'art. 32.

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce all'Amministrazione una facoltà e non un obbligo, la mancata attivazione di tale facoltà non determina automaticamente l'invalidità dell'atto successivo.
  • Le irregolarità formali dell'invito al contribuente rilevano solo se incidono concretamente sul diritto di difesa o sono espressamente sanzionate dalla legge con la nullità o l'annullabilità dell'accertamento.
  • Il mancato rispetto di un termine per la produzione documentale non comporta necessariamente l'invalidità dell'accertamento, soprattutto quando il termine non è previsto a pena di nullità.
  • Per contestare efficacemente un accertamento non è sufficiente dimostrare una mera irregolarità procedurale: occorre evidenziare un concreto pregiudizio difensivo o l'assenza dei presupposti sostanziali dell'accertamento.

Testo integrale

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