Cassazione Penale, Ordinanza n. 05108/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la sua responsabilità per condotte relative a due carte di pagamento di provenienza furtiva. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza), sostenendo in sostanza che non fosse configurabile la ricettazione e che il fatto dovesse essere sussunto in una fattispecie colposa meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte non consentita la doglianza sul deficit motivazionale, perché riferita a una questione di diritto, e per il resto manifestamente infondata, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato la piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza furtiva delle carte, escludendo così l'incauto acquisto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il diniego di riqualificazione in art. 712 c.p. è stato confermato perché i giudici di merito avevano accertato la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, elemento incompatibile con la mera colpa richiesta dalla contravvenzione. Non risulta una diversa statuizione nel merito sulla responsabilità, che resta ferma nei termini della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
La contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza richiede una condotta colposa, consistente nella mancata diligenza nel verificare l'origine del bene; è incompatibile con la piena consapevolezza della provenienza delittuosa.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non è deducibile con riferimento a questioni di diritto; se la doglianza investe una questione giuridica, il motivo deve essere formulato come violazione di legge.
art. 648 c.p.
La ricettazione si distingue dall'acquisto di cose di sospetta provenienza perché presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, oppure la concreta rappresentazione di tale possibilità con accettazione del rischio.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione non può essere utilizzato per censurare una questione di diritto: in tali casi la doglianza va formulata come violazione di legge.
- La distinzione tra ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza si fonda sull'elemento soggettivo: la ricettazione richiede consapevolezza della provenienza delittuosa o accettazione del rischio, mentre l'art. 712 c.p. presuppone solo colpa per mancata diligenza nei controlli.
- Quando la sentenza di merito accerta la piena consapevolezza della provenienza furtiva del bene, è logicamente esclusa la riqualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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