Sentenza del 10/02/2016 n. 2606 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, sostenendo che il pagamento tardivo dell'ultima rata prevista dall'istanza di definizione agevolata disciplinata dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 impedisse il perfezionamento del condono e determinasse la decadenza dal beneficio, con applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio un profilo preliminare: trattandosi di IVA, la disciplina nazionale del condono, nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni e alla riscossione, è incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, disapplicando d'ufficio l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 limitatamente all'IVA, per contrasto con la normativa europea. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e somme prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Definizione dei ritardati od omessi versamenti delle imposte e dei contributi
La norma non può essere applicata all'IVA nella parte in cui consente una rinuncia definitiva alle sanzioni connesse all'omesso o ritardato versamento, perché tale rinuncia contrasta con il diritto dell'Unione europea.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Impongono agli Stati membri di assicurare l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Sono incompatibili con misure nazionali di rinuncia generale o indiscriminata all'accertamento, alla riscossione o alle sanzioni relative all'imposta.
Sentenza Corte di giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Ha stabilito che il condono italiano previsto dalla legge n. 289/2002, nella misura in cui comporta una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento dell'IVA, viola gli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
Prevede le sanzioni applicabili in caso di omesso o ritardato versamento; tali sanzioni non possono essere definitivamente rinunciate mediante il condono nazionale quando si tratta di IVA.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Cassazione, una volta cassata la sentenza e quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Le misure di condono o definizione agevolata non possono essere applicate all'IVA quando comportano una rinuncia generale o indiscriminata dello Stato alla riscossione dell'imposta o delle relative sanzioni, poiché l'IVA è un tributo armonizzato a livello europeo.
- In materia di IVA, il pagamento tardivo o omesso delle somme dovute nell'ambito di una definizione agevolata non consente normalmente di beneficiare della cancellazione delle sanzioni prevista dalla normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.
- Il giudice nazionale deve disapplicare d'ufficio la norma interna contrastante con il diritto europeo, anche se il profilo non è stato specificamente dedotto dalle parti e anche nel giudizio di cassazione.
- Quando la Cassazione accerta il contrasto della disciplina nazionale con il diritto europeo e non sono necessari ulteriori accertamenti, può decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda del contribuente.
- La pronuncia riguarda specificamente l'IVA e non implica automaticamente la stessa conclusione per tributi non armonizzati, per i quali occorre esaminare separatamente la disciplina applicabile.
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