Cassazione Penale, Sentenza n. 19114/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado che li aveva ritenuti responsabili del reato di estorsione aggravata per aver, con minacce e violenza, costretto Giorgio Contorno, direttore di una sala da gioco, a consegnare l'incasso di serata pari a 1.500 euro. Pizzo contestava la motivazione e l'attendibilità della persona offesa, sostenendo contraddizioni con le immagini di videosorveglianza; Vinci deduceva, oltre a vizi di motivazione, che il suo comportamento era marginale (accompagnatore / distante) e che la pretesa del Pizzo potrebbe essere stata la richiesta di una vincita alle slot machine (pretesa civilmente azionabile), con conseguente possibile riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.). I ricorrenti lamentavano altresì la mancata considerazione di dichiarazioni della polizia, della guardia giurata e di altri testi, la irragionevole esclusione delle attenuanti e l'applicazione dell'aggravante per numero di persone riunite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha censurato la carenza di risposta della Corte territoriale circa le discordanze tra il racconto della persona offesa e le dichiarazioni degli intervenuti/nonché le immagini di videosorveglianza e ha ritenuto che la Corte non abbia adeguatamente valutato la possibile sussistenza, per il fatto commesso da Pizzo, della fattispecie meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), atteso che la pretesa relativa a vincite derivanti da giochi autorizzati può essere civilmente azionabile e che per il reato di esercizio arbitrario è sufficiente la ragionevole convinzione dell'agente di avere un diritto. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello per una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa e della natura della pretesa di denaro avanzata da Pizzo, nonchè per rideterminare le conseguenze di diritto.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Rinvio alla fattispecie di estorsione: la sentenza richiama che per l'estorsione è necessaria la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa (volontà di conseguire profitto contro ius).
art. 393 c.p.
Rinvio alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte richiama che la differenza rispetto all'estorsione è essenzialmente psicologica e che è sufficiente la ragionevole convinzione dell'agente di avere un diritto, pur se in concreto non fondato.
art. 192 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla valutazione dell'attendibilità dei testimoni: la Corte precisa i limiti di dedurre la violazione procedurale in Cassazione e che le doglianze sulla attendibilità vanno valutate come eventuale mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. c) e lett. e))
Richiamata per delimitare i motivi di ricorso in Cassazione: non tutte le doglianze circa valutazione delle prove sono deducibili con la fattispecie di cui alla lett. c); alcune devono essere prospettate come vizio di motivazione (lett. e)).
art. 62-bis c.p.
Norma citata in relazione alle attenuanti/recidiva (i ricorrenti contestavano il diniego delle attenuanti); la Corte ha ritenuto assorbite alcune censure in seguito all'accoglimento della riqualificazione.
Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Riferimento alla disciplina della cognizione della Corte di legittimità: ribadito che la Cassazione è giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione globale del fatto.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
La Suprema Corte ha richiamato orientamenti delle Sezioni Unite secondo i quali la distinzione tra art. 393 e art. 629 dipende principalmente dall'elemento psicologico e dalla ragionevole convinzione dell'agente di esercitare un diritto.
Massime di principio
- Se la condanna si regge principalmente sulla testimonianza della persona offesa, il giudice deve esaminare e motivare puntualmente eventuali contraddizioni tra quella testimonianza e le dichiarazioni degli intervenuti o le registrazioni: omissioni su questo punto possono portare all'annullamento con rinvio.
- Per distinguere estorsione (art. 629) da esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) il criterio decisivo è l'elemento soggettivo: se l'agente agisce con la ragionevole convinzione di un proprio diritto, anche se errata, può configurarsi l'art. 393; se invece agisce con la consapevolezza dell'illiceità della pretesa, sussiste l'estorsione.
- Le immagini di videosorveglianza senza audio possono corroborare la dinamica (movimenti, violenza fisica) ma non possono da sole provare il contenuto delle richieste verbali; il giudice deve indicare come ha integrato i profili probatori diversi.
- La presenza di un coimputato che ha tenuto un comportamento marginale o in disparte può incidere sulla valutazione delle aggravanti e delle attenuanti e deve essere valutata separatamente per ciascun imputato.
- Errori di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti (ad es. escludere a priori la azionabilità giudiziale di una pretesa relativa a vincite da giochi autorizzati) giustificano il rinvio per nuova valutazione del merito.
- In Cassazione non è consentito riaprire il merito dei fatti per sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito, ma è possibile censurare la motivazione quando sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
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