Sentenza del 27/11/2015 n. 24270 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi ai fini IRPEG, IRAP e IVA, ritenendo che le differenze tra gli incassi ufficiali e quelli annotati in un quaderno rinvenuto dalla Guardia di Finanza costituissero cessioni non contabilizzate. La società aveva contestato l’accertamento, sostenendo che il documento extracontabile fosse un semplice appunto privo di riscontri e che non fosse stata adeguatamente esaminata la contabilità ufficiale. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulle presunzioni e sull’accertamento tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha stabilito che la cosiddetta "contabilità in nero", anche se costituita da appunti personali o documenti informali dell’imprenditore, può avere valore indiziario grave, preciso e concordante e può fondare la presunzione di ricavi occultati. In tal caso spetta al contribuente fornire una prova rigorosa di una diversa origine o interpretazione delle annotazioni. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della stessa Commissione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La contabilità in nero costituisce elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Le annotazioni extracontabili rinvenute presso l’impresa possono fondare un accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi, senza che l’Amministrazione debba dimostrare ulteriormente che ogni annotazione corrisponda necessariamente a una specifica cessione non registrata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La disposizione disciplina l’accertamento ai fini IVA e consente di ricostruire operazioni e ricavi sulla base di elementi presuntivi adeguati.
Codice civile, art. 2700
Il verbale di constatazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza; ciò non impedisce al giudice di valutare il significato probatorio delle annotazioni rinvenute.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scritture contabili può comprendere anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente atti d’impresa, la situazione patrimoniale o il risultato economico dell’attività.
Codice civile, art. 2697
Una volta acquisito un elemento presuntivo qualificato a carico del contribuente, quest’ultimo deve fornire la prova contraria della diversa origine o interpretazione dei dati.
Codice civile, art. 2727
La presunzione consente di risalire da un fatto noto, quale il rinvenimento di annotazioni extracontabili, a un fatto ignoto, quale l’esistenza di ricavi non dichiarati.
Codice di procedura civile, art. 112
La censura relativa all’omessa pronuncia sulla contabilità di magazzino è stata dichiarata assorbita, perché il rinvio dovrà concentrarsi sull’elemento presuntivo ritenuto prevalente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, comma 1, lett. d)
La questione dell’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino non è stata decisiva, poiché la documentazione extracontabile costituiva, secondo la Corte, un elemento presuntivo autonomamente rilevante.
D.P.R. 26 dicembre 1996, n. 695, art. 1
Il motivo relativo ai requisiti per l’esonero o l’obbligo della contabilità di magazzino è rimasto assorbito dalla cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Annotazioni extracontabili, quaderni, prospetti o appunti rinvenuti presso l’impresa possono essere considerati scritture contabili atipiche e costituire presunzioni gravi, precise e concordanti di ricavi non dichiarati.
- Quando l’Amministrazione dimostra l’esistenza di una contabilità parallela riferibile all’impresa, l’onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire una spiegazione concreta, documentata e rigorosa della diversa natura delle annotazioni.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente l’attendibilità del documento extracontabile: deve dimostrare, ad esempio, che le somme riguardano operazioni già contabilizzate, movimentazioni non commerciali o dati privi di collegamento con i ricavi.
- La distinzione tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro non elimina il valore presuntivo della contabilità in nero; la rilevanza dell’elemento dipende soprattutto dall’attendibilità e dal collegamento con l’attività d’impresa.
- L’assenza o la regolare tenuta della contabilità di magazzino non neutralizza necessariamente una presunzione fondata su documentazione extracontabile autonoma e specificamente riferibile ai ricavi.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitività dell’imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare le prove e applicare i principi stabiliti dalla Corte.
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