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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34873/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva applicato all’imputato, su richiesta concorde delle parti, una pena per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo relativo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non rientra tra quelli ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Il procedimento è stato definito de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha applicato a Giuseppe Mariano Maggio la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

    La disposizione è indicata come una delle norme incriminatrici relative ai reati per i quali è stata applicata la pena concordata; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 474 c.p.

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha applicato a Giuseppe Mariano Maggio la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

    La disposizione è indicata come una delle norme incriminatrici relative ai reati per i quali è stata applicata la pena concordata; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente elencati dalla norma; non è quindi consentito censurare il mancato riconoscimento o bilanciamento delle attenuanti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il procedimento può essere definito senza formalità di procedura secondo la disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura relativa al mancato riconoscimento o al bilanciamento delle circostanze attenuanti non è consentita.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena è proposto per un motivo estraneo ai limiti dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è dichiarato inammissibile e il procedimento può essere definito de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneUso di atto falso
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica

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