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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28587/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

KAISER aveva proposto reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 6 agosto 2021 (rigetto della liberazione anticipata). Il reclamo è stato trasmesso tramite PEC ma ad un indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento direttoriale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (ossia non nell'elenco ufficiale di caselle PEC abilitate). KAISER ha censurato l'ordinanza di inammissibilità sostenendo che l'invio ad un indirizzo PEC nell'ambito del medesimo ufficio non dovrebbe determinare l'inammissibilità, richiamando precedente giurisprudenza

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, DL n.137/2020 (conv. L. n.176/2020), i requisiti tecnici indicati sono sostanziali: invio alla casella PEC esattamente indicata dal provvedimento direttoriale è requisito essenziale per l'esistenza giuridica dell'impugnazione. Poiché il reclamo era stato indirizzato a una casella non compresa nell'elenco direttoriale, l'atto non è venuto ad esistenza; l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che ha dichiarato l'inammissibilità è stata confermata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 6-sexies (conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4

    La norma indica requisiti tecnici essenziali (sottoscrizione digitale, PEC registrata e intestata, invio alla casella indicata nel provvedimento direttoriale). La loro mancanza determina l'inesistenza giuridica dell'impugnazione e giustifica la declaratoria di inammissibilità dal giudice a quo

  • Art. 591 codice di procedura penale

    Richiamato come riferimento alla disciplina ordinaria delle impugnazioni; la disciplina emergenziale modifica e integra le cause di inammissibilità con requisiti tecnici aggiuntivi

  • Art. 616 codice di procedura penale

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stata applicata per disporre le spese a carico del ricorrente

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (elenco indirizzi PEC degli uffici giudiziari)

    L'elenco direttoriale individua le caselle PEC abilitate: l'invio al di fuori di tale elenco impedisce che l'atto abbia efficacia e legittima la declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Quando la normativa emergenziale richiede l'invio telematico a specifiche caselle PEC individuate da un provvedimento direttoriale, l'impugnazione inviata a una diversa casella non compresa nell'elenco non è considerata valida e può essere dichiarata inammissibile per inesistenza giuridica
  • I requisiti tecnici elencati dall'art. 24, comma 6-sexies (firma digitale, PEC registrata e intestata, invio all'indirizzo indicato) sono sostanziali: la loro mancanza invalida l'atto e giustifica la sanzione dell'inammissibilità
  • La declaratoria di inammissibilità per carenze tecniche è spettante al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (giudice a quo), poiché è l'ufficio che dispone dell'originale informatico e può verificare le comunicazioni di cancelleria
  • Non tutte le caselle PEC interne o alternative all'ufficio sono equivalenti: solo gli indirizzi espressamente indicati nell'elenco direttoriale sono idonei; l'eventuale provvedimento organizzativo locale non può derogare alla previsione normativa
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve sempre verificare: 1) l'esatto indirizzo PEC indicato nel provvedimento o nell'elenco direttoriale, 2) che la PEC sia registrata nel registro previsto e intestata al difensore, 3) la sottoscrizione digitale degli atti e degli allegati

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