Cassazione Penale, Sentenza n. 23218/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava un'erronea applicazione della legge penale: il Tribunale di Catania aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, ritenendo che, nel caso concreto, la manomissione del contatore non investisse la "natura pubblicistica" dell'energia elettrica. Il Procuratore generale sosteneva che l'aggravante fosse invece riferita all'energia sottratta, la quale ha natura di bene destinato a pubblico servizio, e che pertanto il reato sarebbe dovuto risultare procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, pur rilevando che il Tribunale aveva errato nel rigettare l'aggravante sulla base della considerazione che l'energia perdesse la sua natura pubblicistica transitando per il contatore. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'aggravante (che rende il reato procedibile d'ufficio) fosse stata contestata tardivamente dal pubblico ministero, dopo il decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022; in precedenza le Sezioni Unite (26/03/2026) hanno chiarito che, in tali ipotesi, il giudice deve rilevare immediatamente l'improcedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Di conseguenza la pronuncia di improcedibilità per assenza di querela è confermata (seppur per motivo diverso da quello indicato dal Tribunale) e il ricorso del Procuratore generale è respinto come inammissibile per carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Riguarda l'aggravante per avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio; la Corte ha affermato che l'energia elettrica distribuita è bene destinato a pubblico servizio e quindi l'aggravante è teoricamente configurabile.
art. 624, comma 3, cod. pen.
Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) il furto è in linea di massima procedibile a querela, salvo le eccezioni previste dallo stesso comma (tra cui le circostanze di cui all'art. 625).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i) (modifica art. 624 c.p.)
Ha modificato la procedibilità del reato di furto, imponendo in generale la procedibilità a querela e configurando le specifiche ipotesi di procedibilità d'ufficio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85
Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine per proporre querela (tre mesi) decorre dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (30/12/2022) se la persona offesa aveva già notizia del fatto; la tardiva contestazione dell'aggravante dopo il decorso di tale termine non può sanare la carenza di querela.
art. 129 c.p.p.
Stabilisce che il giudice rileva d'ufficio le cause di non procedibilità; le Sezioni Unite hanno affermato che, quando il termine dell'art. 85 è decorso senza querela, il giudice deve rilevare immediatamente l'improcedibilità per mancanza di querela.
art. 124 c.p.
Prevede il termine di tre mesi per la presentazione della querela; richiamato nel contesto della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 150/2022.
legge n. 146/1990
Richiamata per confermare la qualificazione dell'approvvigionamento di energie come servizio pubblico essenziale, a sostegno della natura pubblicistica dell'energia elettrica.
legge n. 481/1995
Citata come fonte che disciplina e regula il settore dell'energia (istituzione dell'Autorità per l'energia e il gas), a conferma della natura pubblicistica del servizio di fornitura.
Direttiva attuativa Presidenza del Consiglio dei Ministri, 27 gennaio 1994
Richiamata a titolo esemplificativo fra le fonti che attestano la natura pubblicistica della fornitura di energia elettrica.
Sezioni Unite Corte di cassazione, 26 marzo 2026
Hanno stabilito che, una volta decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice deve rilevare immediatamente l'improcedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 c.p.p., facendo venir meno la possibilità per il PM di contestare successivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
Massime di principio
- L'energia elettrica fornita tramite contratto e rete pubblica è un bene destinato a pubblico servizio: la sottrazione o il danneggiamento possono integrare l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, se correttamente contestati.
- Dopo il d.lgs. 150/2022 il furto è in linea di massima procedibile a querela; l'eccezione per le circostanze di cui all'art. 625 resta rilevante ma la loro contestazione deve essere tempestiva.
- Se il termine per la querela previsto dall'art. 85 è trascorso senza querela, il giudice deve rilevare d'ufficio l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; una contestazione suppletiva dell'aggravante successiva non salva la procedibilità.
- In casi similari è essenziale verificare la tempestività della contestazione dell'aggravante da parte del PM: anche una qualificazione giuridicamente corretta dell'elemento aggravante può risultare priva di rilievo pratico se proposta tardivamente.
- Per difendere l'interesse processuale in azioni di impugnazione è necessario che il ricorso persegua un vantaggio pratico concreto; l'annullamento formale di una sentenza che comunque comporterebbe la stessa pronuncia di improcedibilità non dà luogo a interesse.
- Il giudice del merito deve motivare correttamente sia sull'esistenza dell'aggravante sia sulla tempestività della sua contestazione; decisioni fondate su ragionamenti errati sulla natura del bene possono essere corrette in sede di legittimità, ma non sempre modificano l'esito processuale quando sussistono questioni di procedibilità.
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