Sentenza del 09/05/2016 n. 2741 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sui redditi - Metodo induttivo - Contabilità "in nero" - Indizio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - Valore probatorio pieno - Sussiste - Onere della prova contraria a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contabilità in nero è stata ritenuta dotata di pieno valore probatorio e sufficiente, anche in assenza di ulteriori elementi, a legittimare l'accertamento induttivo. Di conseguenza, spetta al contribuente fornire la prova contraria idonea a dimostrare l'inesattezza o l'irrilevanza delle annotazioni. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sulla cosiddetta "contabilità in nero", composta da appunti personali e informazioni riferibili all'imprenditore. La questione centrale è se tali annotazioni possano costituire, anche da sole, un elemento indiziario grave, preciso e concordante ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., idoneo a giustificare la ricostruzione induttiva dei redditi.
Norme richiamate
Art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento induttivo dei redditi quando gli elementi disponibili, inclusa la contabilità extracontabile, presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 2729 del codice civile
Disciplina le presunzioni semplici, ammettendole quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. La sentenza considera la contabilità in nero idonea a soddisfare tali requisiti.
Massime di principio
- Annotazioni extracontabili, appunti personali e documentazione non ufficiale dell'imprenditore possono essere utilizzati dall'Amministrazione come prova presuntiva nell'accertamento fiscale.
- La contabilità in nero può essere sufficiente, anche senza ulteriori riscontri, a fondare un accertamento induttivo se risulta attendibile e presenta gravità, precisione e concordanza.
- Una volta prodotto un elemento indiziario qualificato, l'onere di dimostrare l'inesattezza dei dati o fornire una spiegazione alternativa ricade sul contribuente.
- La mera contestazione generica dell'accertamento non è normalmente sufficiente: occorre una prova contraria concreta, documentata e specificamente riferita alle annotazioni contestate.
- Il principio non implica che ogni appunto abbia automaticamente valore probatorio: il giudice deve comunque verificarne attendibilità, riferibilità al contribuente e coerenza con gli altri elementi disponibili.
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