Sentenza n. 1783/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. del provvedimento del Prefetto di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026, con il quale l’UTG ha adottato una informativa antimafia ostativa ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 nei confronti dell’odierna ricorrente; b. della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026 con cui veniva comunicata all’impresa ricorrente l’adozione del provvedimento interdittivo succitato, ai sensi dell’art. 92, comma 2, D.lgs. 159/2011; c. di tutti gli atti presupposti e sottesi al provvedimento sub a), citati nella misura gravata, e in particolare: c.1. delle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia espresse nella seduta dell’8.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; c.2. delle valutazioni espresse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica durante la riunione del 14.1.2026, citate a pagina cinque della misura, ancorché non conosciute; d. del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- del 24.7.2025 emesso dall’UTG di Siracusa a danno dell’esponente e richiamato per relationem e quale presupposto a pagina uno della misura gravata; d.1. di tutti gli atti presupposti e sottesi al succitato provvedimento interdittivo n. 55546, ancorché non conosciuti nel loro tenore letterale e mai comunicati e, in particolare: d.2. del verbale della riunione del 23.7.2025 (non altrimenti conosciuto), citato a pagina uno della misura n. 55546; d.3. delle valutazioni del Gruppo Interforze citate a pagina otto della misura n. 55546 (non altrimenti conosciute nè recate in atto avente data ed estremi noti); d.4. delle valutazioni del GIA citate a pagina nove della misura n. 55546 (non altrimenti conosciute e recate in atto avente data ed estremi noti); e. di ogni ulteriore atto e documento, anche istruttorio, presupposto, connesso e conseguente ai predetti provvedimenti, ancorché non conosciuto; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 febbraio 2026: f. della nota prot. n. -OMISSIS- del 4.2.2026 con cui l’UTG di Siracusa ha comunicato alla Impresa Individuale -OMISSIS- il proprio riscontro alle richieste di accesso avanzate dall’esponente in data 19.1.2026; g. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza; h. della nota istruttoria prot. n. -OMISSIS- del 30.12.2025 con cui la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania ha comunicato alla Prefettura di Siracusa che -OMISSIS- ha percepito dei redditi da lavoro dipendente nelle annualità 2015 – 2018 alle dipendenze dell’Impresa esponente; i. della nota istruttoria prot. n -OMISSIS- del 23.7.2025 della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania citata del provvedimento di cui alla lettera h), ancorché non conosciuta nel loro tenore letterale e mai comunicata; j. di tutti i documenti allegati al provvedimento di cui alla lettera h) e, in particolare: j.1. della nota della Prefettura di Siracusa prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2025; j.2. di tutte le Comunicazioni Obbligatorie Unificate UNILAV estratte dagli organi investigativi; k. di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti. C) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 marzo 2026: l. dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti; m. del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.1.2026 a mezzo del quale il -OMISSIS- ha comunicato all’IILDN di prendere atto dell’intervenuta adozione a carico della ricorrente del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- del 14.1.2026, affermando contestualmente che “Al riguardo si precisa che con separata comunicazione il -OMISSIS- renderà noti all’Impresa Individuale -OMISSIS- i necessari adempimenti”; n. del successivo provvedimento del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 18.3.2026; o. di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso o conseguente ai predetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva del 14 gennaio 2026, con i relativi atti istruttori e presupposti, nonché gli atti successivi adottati dalla società destinataria degli effetti dell’interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato una nuova informativa antimafia interdittiva, adottata dopo l’annullamento di una precedente interdittiva per difetto di contraddittorio preventivo. Ha dedotto la violazione degli artt. 84, 91, 92, 93 e 95 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di legalità, tipicità, proporzionalità e gradualità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha contestato la sufficienza e l’attualità del quadro indiziario, composto da risalenti vicende penali riguardanti il titolare dell’impresa, dai rapporti con componenti di una famiglia ritenuta collegata alla criminalità organizzata e dall’avere impiegato, tra il 2015 e il 2018, un soggetto controindicato. Ha sostenuto che i reati erano stati prescritti o archiviati, che mancavano accertamenti di natura mafiosa, che i rapporti personali e lavorativi erano occasionali e privi di rilevanza, e che la Prefettura avrebbe dovuto applicare le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha dedotto, inoltre, la violazione del contraddittorio preventivo, assumendo che il rapporto lavorativo emerso dopo l’audizione non fosse stato previamente comunicato. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato due atti della società per azioni, sostenendone l’illegittimità derivata dall’interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia, osservando che l’interdittiva antimafia ha funzione preventiva e può fondarsi su elementi indiziari valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una condanna penale definitiva o della prova dell’infiltrazione in atto. I reati di estorsione, usura e turbata libertà degli incanti sono stati considerati reati-spia ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011; la prescrizione o l’archiviazione non impediscono la valutazione dei fatti sul piano della prevenzione. Il Collegio ha ritenuto non decisivi il tempo trascorso, il diverso contesto territoriale e l’assenza di una contestazione associativa. Ha attribuito rilievo al rapporto di padrinato di cresima con il nipote di un soggetto ritenuto al vertice di una consorteria criminale, alla conoscenza del contesto locale e alla pluralità dei rapporti lavorativi intercorsi con il figlio di tale soggetto, ritenendo non credibile la mancata menzione di questi ultimi in sede di audizione. La censura sul contraddittorio è stata respinta perché l’elemento sintomatico già comunicato e sottoposto a contraddittorio era la vicinanza dell’imprenditore a soggetti controindicati; il rapporto lavorativo successivamente emerso è stato considerato un argomento di confutazione delle dichiarazioni rese, non un nuovo autonomo elemento sintomatico tale da imporre la reiterazione della comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011. È stata ritenuta legittima anche l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa, poiché i rapporti con soggetti controindicati non apparivano meramente sporadici e l’impresa individuale continuava a essere titolare dell’imprenditore interessato; il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 non è stato ritenuto decisivo. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, poiché gli atti della società per azioni erano meri atti di presa d’atto, informativi o di richiamo di precedenti determinazioni, privi di autonoma lesività. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
La disposizione configura una fattispecie preventiva di pericolo; l’informativa può fondarsi su elementi sintomatici e presuntivi, anche atipici, valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non. I reati indicati dal comma 4, lett. a), hanno particolare valore inferenziale come reati-spia.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa del potere prefettizio di adottare l’informazione antimafia interdittiva quando emerga il pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il prefetto [...] ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa
Il contraddittorio preventivo riguarda gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione. Non è necessaria una nuova comunicazione quando l’elemento emerso successivamente costituisce soltanto un argomento di confutazione rispetto a un elemento sintomatico già comunicato e discusso.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa sono esperibili in presenza di agevolazione occasionale o di contatti sporadici, episodici e superficiali; non costituiscono soluzione necessaria quando il quadro indiziario evidenzi rapporti plurimi e non meramente occasionali.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
La pendenza o la proponibilità del controllo giudiziario non impedisce, di per sé, l’adozione o la valutazione dell’interdittiva antimafia nel giudizio amministrativo.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento espone, anche mediante motivazione per relationem, gli elementi indiziari e il percorso logico unitario che fondano la prognosi di rischio infiltrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione di inammissibilità, sottoponendola previamente al contraddittorio delle parti; nel caso concreto è stato utilizzato per la carenza di interesse relativa al secondo ricorso per motivi aggiunti.
Massime di principio
- L’informativa antimafia interdittiva è una misura preventiva fondata su una prognosi di pericolo e non richiede né l’accertamento definitivo di un’infiltrazione mafiosa né una condanna penale irrevocabile; gli elementi indiziari devono essere valutati unitariamente secondo il criterio del più probabile che non, con rigorosa motivazione logico-inferenziale.
- La prescrizione, l’archiviazione o l’assoluzione penale non impediscono alla Prefettura di valorizzare i fatti sottostanti sul piano della prevenzione antimafia, purché essi siano considerati insieme agli ulteriori elementi del quadro indiziario e non siano utilizzati come automatica prova di responsabilità penale.
- Il mero decorso del tempo non determina automaticamente la perdita di attualità degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva; fatti risalenti possono conservare rilievo quando, inseriti nel quadro complessivo, contribuiscano a rendere ragionevole il rischio di condizionamento mafioso.
- Il contraddittorio preventivo ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 deve riguardare gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione. Non occorre reiterarlo per ogni circostanza successivamente acquisita quando essa sia utilizzata come argomento di confutazione delle dichiarazioni dell’interessato in relazione a un elemento sintomatico già comunicato e discusso.
- La presenza nell’organizzazione dell’impresa di un lavoratore collegato ad ambienti criminali può concorrere a fondare il giudizio di pericolo anche se il lavoratore non riveste un ruolo apicale, non esercita formalmente poteri decisionali e il rapporto di lavoro è stagionale o non continuativo.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono contatti episodici e superficiali, suscettibili di essere superati mediante un percorso di risanamento; l’Amministrazione può escluderle quando il quadro complessivo evidenzi rapporti plurimi o non meramente sporadici. Gli atti meramente informativi, di presa d’atto o di richiamo di precedenti determinazioni sono privi di autonoma lesività e non sono impugnabili per carenza di interesse.
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