Sentenza n. 11231/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana fondato su un procedimento penale per spaccio di stupefacenti e sulla convivenza con figli gravati da precedenti penali
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dell'art. 27, comma 2, Cost. e dell'art. 9 l. n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla segnalazione relativa al suo arresto in flagranza per un'ipotesi di spaccio di stupefacenti commessa, secondo l'accusa, in concorso con un figlio a favore di altro figlio detenuto, oltre che dalla convivenza con figli condannati per diversi reati. La ricorrente ha rappresentato che il procedimento penale si era concluso con assoluzione per non aver commesso il fatto e che i precedenti dei figli, comunque riferiti a reati di scarso allarme sociale, non dimostravano una sua pericolosità o dedizione ad attività delittuose.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'assoluzione della ricorrente per non aver commesso il fatto incidesse fortemente sulle basi fattuali e giuridiche del diniego, fondato sulla pendenza del procedimento penale. Ha inoltre affermato che la convivenza con figli dediti ad attività delittuose non costituisce, da sola, causa legittima di diniego: la presenza di uno stretto legame parentale può giustificare la convivenza senza implicare adesione o dedizione ad attività criminali. L'atto è stato annullato, con obbligo dell'Amministrazione di rivalutare la posizione alla luce della sentenza di assoluzione, non depositata in giudizio, o di eventuali successive pronunce. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. n. 91/1992
La valutazione della domanda di cittadinanza deve fondarsi su elementi concretamente riferibili alla condotta della richiedente e non può rimanere basata su un procedimento penale conclusosi con assoluzione.
art. 27, comma 2, Cost.
Il provvedimento richiama il principio di non colpevolezza, ritenuto incompatibile con la valorizzazione decisiva di un procedimento penale conclusosi con assoluzione per non aver commesso il fatto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Un diniego di cittadinanza fondato, anche solo in parte, su un procedimento penale a carico del richiedente deve essere rivalutato quando quel procedimento si conclude con un'assoluzione per non aver commesso il fatto, poiché l'assoluzione incide sulle basi fattuali e giuridiche del provvedimento.
- La convivenza con figli gravati da precedenti penali non costituisce, di per sé, prova della dedizione del richiedente ad attività delittuose né causa autonoma legittima di diniego della cittadinanza, soprattutto quando il rapporto parentale stretto spiega ragionevolmente la coabitazione.
- La valutazione della condotta morale e civile ai fini della cittadinanza può prescindere da un accertamento penale definitivo solo se l'amministrazione individua fatti ed elementi sintomatici concretamente riferibili alla condotta del richiedente; non è sufficiente il mero richiamo a rapporti familiari o a procedimenti penali altrui.
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