Cassazione Penale, Sentenza n. 2337/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Francetosi impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di associazione a delinquere (art.416 c.p.), deducendo: (i) nullità e vizio per la motivazione per relationem rispetto a un provvedimento emesso da giudice inizialmente incompetente territorialmente e per la mancata indicazione delle ragioni di urgenza ai sensi dell'art.291, comma 2 c.p.p.; (ii) carenza e illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria richiesta per l'associazione a delinquere, sostenendo che dagli elementi emerge al più un concorso di persone e non un'organizzazione stabile, mancata prova di spartizione dei profitti; (iii) carenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione della condotta, posto che l'indagato era stato licenziato il 22/05/2022 e dunque non sussisterebbero le esigenze cautelari specifiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: la motivazione per relationem è ammessa quando non mutano la contestazione in diritto né la rappresentazione dei fatti e il giudice del riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza genetica se questa contiene ragioni, anche concise, della cautela. L'eccezione sull'urgenza non era dedotta in sede di riesame o, comunque, non sindacabile dal giudice del riesame salvo specifiche condizioni. Il secondo motivo è inammissibile perché chiede una rivalutazione del compendio indiziario: il Tribunale del riesame ha invece motivato in modo autonomo e congruo la gravità indiziaria richiamando serialità, identità dei partecipanti, ripetitività delle modalità operative (segnatamente l'individuazione della merce da parte del magazziniere Salvatore Melina, il deposito e lo stoccaggio presso terzi, l'uso della stessa autovettura, la spartizione dei profitti) e l'esistenza di una "struttura aperta" organizzata. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione desumendolo dalla professionalità, dalla spregiudicatezza e dall'abuso della posizione lavorativa da parte dell'indagato e dalla disponibilità di mezzi e contatti che rendono concreta la possibilità di nuovi reati; la giurisprudenza consente di considerare anche delitti "di uguale natura" ai fini della prognosi negativa. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Riferimento al reato contestato: associazione a delinquere finalizzata a una serie indeterminata di furti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari descritti (serialità, ruoli, modalità, spartizione) siano compatibili con tale figura delittuosa.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dal Tribunale del riesame non sia sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di illogicità manifesta.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha confermato che la prognosi negativa può fondarsi su comportamenti analoghi e sulla professionalità/abitudine dell'indagato a delinquere.
art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina dell'urgenza che legittima provvedimenti del giudice che si dichiara incompetente; la Corte ha precisato che il sindacato sull'urgenza spetta al giudice dell'impugnazione solo in casi determinati, connessi all'incompetenza e alla scelta fra annullamento e adozione ai sensi dell'art.27 c.p.p.
art. 27 cod. proc. pen.
Previsione che consente al giudice competente di adottare il provvedimento cautelare già assunto da giudice incompetente; la Corte ha confermato la legittimità della motivazione per relationem quando non muta la contestazione e gli elementi sono identici.
art. 25 Cost.
Rinvio alla garanzia costituzionale della libertà personale evocata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto violato il diritto alla libertà personale alla luce della motivazione e degli indizi forniti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice competente riprende senza modifiche essenziali la contestazione e la rappresentazione dei fatti contenute nel precedente provvedimento; il giudice del riesame può integrare la motivazione purché l'ordinanza genetica abbia enunciato almeno le ragioni della cautela.
- La valutazione della gravità indiziaria è in prima battuta un apprezzamento di merito del giudice che, se congruamente motivato, non è soggetto a riesame in Cassazione salvo illogicità manifesta o contraddittorietà.
- Per distinguere associazione a delinquere dal concorso di persone si considerano elementi quali serialità e continuità degli episodi, stabilità e identità del gruppo, divisione dei ruoli, modalità operative comuni, esistenza di mezzi/immobili per lo stoccaggio e spartizione dei profitti; la mera partecipazione a singoli furti non è di per sé sufficiente a dimostrare associazione stabile.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto anche dalla professionalità, dall'abitudine a delinquere, dall'abuso della posizione lavorativa e dalla disponibilità di strutture/contatti; la cessazione di un rapporto di lavoro non elimina automaticamente il rischio se permangono altri elementi concreti di pericolosità.
- Le censure procedurali relative all'urgenza e alla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento sono sindacabili dal giudice dell'impugnazione solo in particolari ipotesi, e l'annullamento del provvedimento del giudice incompetente non impedisce automaticamente che quello del giudice competente, adeguatamente motivato, sia mantenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →