Cassazione Penale, Sentenza n. 8319/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati condannati per rapina pluriaggravata contestando: a) l'applicazione e la motivazione relativa alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. (cd. metodo mafioso), sostenendo che la Corte di merito si era fondata su elementi di mera ostentazione piuttosto che su elementi idonei a evocare il "capitale criminale" mafioso; b) il trattamento sanzionatorio: contestazione del bilanciamento ex art. 69 c.p. (sarebbe stato operato solo con riferimento alla recidiva escludendo altre aggravanti rilevanti, come l'uso di armi e l'azione di più persone), erronea determinazione della pena base, e violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte d'appello aumentato, in assenza di impugnazione del PM, la sanzione riferita all'aggravante 416-bis.1. Pandolfo contestava inoltre l'applicazione della recidiva, ritenendola non adeguatamente motivata in rapporto ai precedenti non omogenei.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto: - infondati i motivi diretti a negare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1: le modalità esecutive della rapina (azione numerosa, presenza di esponenti di vertice di clan, platealità e valenza dimostrativa subito dopo l'arresto di un esponente avversario) erano idonee, ex ante, a evocare la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso; - fondate, in parte, le censure sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha operato il bilanciamento ex art. 69 c.p. limitandolo alla sola recidiva e omettendo di includere anche le altre aggravanti (es. violenza con armi e commessa da più persone) che dovevano essere confrontate unitariamente con le attenuanti generiche; ciò ha determinato l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio di bilanciamento e per rideterminare eventuali aumenti di pena. Inoltre, per Di Fraia e Mascioli la Corte ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte d'appello ha mantenuto l'aumento di pena per l'aggravante 416-bis.1 nella stessa misura irrogata dal primo grado anche dopo che l'effetto sanzionatorio della recidiva era venuto meno, traducendosi in un aggravamento sostanziale rispetto al giudice di primo grado; per Caldore quel profilo è stato invece rigettato perché l'errata quantificazione da lui denunciata non corrispondeva ai fatti del dispositivo di primo grado; la statuizione di annullamento e rinvio è stata estesa anche a Pandolfo ai sensi dell'art. 587 c.p.p. benché egli non avesse proposto specifica censura sui punti della comparazione e dell'aumento di pena, essendo i vizi non esclusivamente personali. In sintesi: accoglimento parziale dei ricorsi; annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su bilanciamento e aumento di pena.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
La Corte interpreta l'aggravante come applicabile quando le modalita' esecutive del reato sono concretamente idonee, ex ante, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e a produrre una coartazione psicologica sulle persone; non e' necessario che la minaccia sia diretta esplicitamente alle vittime.
art. 628, terzo comma, n. 1) c.p.
Riguarda le aggravanti della rapina (violenza o minaccia commessa con armi e da piu' persone riunite); tali aggravanti non sono soggette al divieto di bilanciamento previsto dal quinto comma dell'art. 628, e devono quindi essere valutate nel giudizio unitario di comparazione con le attenuanti.
art. 69 c.p.
Il giudizio di comparazione fra circostanze ha carattere unitario: non e' consentito bilanciare le attenuanti con una sola aggravante escludendo le altre aggravanti ritenute sussistenti; il confronto deve comprendere simultaneamente tutte le circostanze rilevanti.
art. 63, quarto comma, c.p.
Prevede l'aumento di pena per le aggravanti che producono un effetto speciale; va correttamente quantificato in relazione alle aggravanti effettivamente operanti dopo il giudizio di comparazione.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; richiamato con riguardo all'esigenza di motivare la recidiva e il nesso fra precedenti e capacità a delinquere.
art. 416-bis c.p.
Normativa di contesto sul delitto di associazione mafiosa e suoi effetti sul piano aggravante; la giurisprudenza distingue tra agevolazione mafiosa e metodo mafioso ai fini dell'applicazione delle aggravanti.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e)
Previsioni processuali invocate a fondamento dei motivi di cassazione (vizi di motivazione, applicazione erronea della legge penale).
art. 581 e 597 c.p.p.
Richiamati come norme di rito relative al procedimento e alla motivazione; non hanno ricevuto una interpretazione particolare nel provvedimento se non come riferimenti procedurali.
art. 587 c.p.p.
Consente l'estensione degli effetti di annullamento ai coimputati quando i vizi accolti nei ricorsi non siano esclusivamente personali; applicata per estendere l'annullamento anche a Pandolfo.
Massime di principio
- La aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) richiede che le modalita' di esecuzione del reato siano, oggettivamente e ex ante, idonee a evocare la forza intimidatrice tipica della criminalita' organizzata di tipo mafioso; non e' determinante la reazione concreta della vittima.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) e' unitario: il giudice deve confrontare simultaneamente tutte le circostanze ritenute esistenti, non puo' bilanciare le attenuanti con una sola aggravante escludendo le altre rilevanti.
- Se il bilanciamento esclude l'effetto sanzionatorio di una aggravante che aveva contribuito a un aumento di pena in primo grado, il giudice d'appello deve ritarare coerentemente gli aumenti: mantenere inalterato un aumento gia' irrogato per piu' aggravanti puo' tradursi in reformatio in peius.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica, che colleghi le pregresse condanne alla condotta attuale e dimostri la persistenza di una maggiore pericolosita' sociale; la mera esistenza di precedenti non e' sufficiente senza adeguata motivazione.
- Gli errori nel giudizio di bilanciamento o nella quantificazione degli aumenti di pena determinano annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo accertamento; tali annullamenti possono essere estesi ad altri imputati se i vizi non sono personali.
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