Sentenza del 04/11/2019 n. 1272 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - ICI - Stabilimenti balneari - Strutture amovibili - Capacità reddituale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, contestando la carenza di motivazione, l'insussistenza del presupposto impositivo per strutture precarie e amovibili, l'impossibilità di considerare cabine, bar e gazebo come fabbricati accatastabili, l'erroneità dei criteri di stima fondati sulla circolare dell'Agenzia del Demanio n. 5541/2002 e l'applicazione delle sanzioni in ragione dell'incertezza normativa. In appello ha inoltre sostenuto che il Comune non avesse applicato la riduzione del 20-30% prevista per gli stabilimenti a prevalente destinazione balneare.
La decisione
La Commissione ha respinto le principali contestazioni, ritenendo valido l'avviso, sufficientemente motivato e corretta l'assoggettabilità a ICI delle strutture balneari amovibili, poiché cabine, bar e gazebo possiedono autonomia funzionale e capacità reddituale. Il concessionario di un'area demaniale è soggetto passivo ICI. È stata però riconosciuta la necessità di applicare la riduzione del 30% prevista per la prevalente destinazione balneare: il valore imponibile è stato ridotto da euro 185.924,52 a euro 130.147,164, con conseguente ricalcolo dell'ICI e delle sanzioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1992, artt. 1, 2 e 3
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
La concessione di un'area demaniale individua il concessionario quale soggetto passivo ICI; inoltre, le strutture con autonomia funzionale e capacità reddituale possono costituire immobili rilevanti ai fini dell'imposta.
Legge 388/2000
Ha esteso, dal 1° gennaio 2001, la soggettività passiva ICI al concessionario di area demaniale.
Legge 212/2000, art. 7
L'avviso è sufficientemente motivato quando indica il bene, la normativa applicata e i criteri di calcolo; non è necessariamente indispensabile allegare un atto richiamato se questo è agevolmente conoscibile dal contribuente.
D.L. 262/2006, art. 2, comma 40
La capacità reddituale e l'autonomia funzionale possono giustificare la rilevanza catastale e fiscale di strutture anche precarie o amovibili.
D.M. Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, art. 2
L'autonomia funzionale e reddituale rappresenta il criterio di riferimento per individuare le unità immobiliari catastali.
Circolare Agenzia del Demanio n. 5541 del 28 giugno 2002
I criteri estimativi possono essere utilizzati per determinare il valore delle strutture degli stabilimenti balneari; in caso di prevalente balneazione deve essere applicata una riduzione dal 20% al 30%, nella fattispecie riconosciuta nella misura massima del 30%.
D.Lgs. 472/1997
L'incertezza normativa non ha escluso le sanzioni, poiché la sanzione è stata applicata per omessa denuncia ICI, omissione ritenuta pacifica e autonomamente sanzionabile.
Cassazione, ordinanza n. 9429/2019
Le strutture realizzate per offrire servizi balneari, locali bar, cabine e gazebo, pur se precarie ed amovibili, hanno comunque una capacità reddituale che rileva ai fini dell'imposizione fiscale.
La precarietà o amovibilità materiale non esclude automaticamente la tassazione quando la struttura è funzionale all'attività economica e produce o può produrre reddito.
Cassazione, ordinanza n. 18102/2019
La normativa ha incluso il concessionario di area demaniale tra i soggetti passivi ICI, anche se il rapporto concessorio ha natura obbligatoria e non costituisce un diritto reale.
Massime di principio
- Le strutture di uno stabilimento balneare possono essere assoggettate a imposta anche se temporanee, precarie o facilmente amovibili, quando presentano autonomia funzionale e capacità reddituale.
- In presenza di una concessione demaniale, il concessionario è normalmente il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sugli immobili fiscalmente rilevanti presenti nell'area.
- La mancata stabilità edilizia non è decisiva: occorre verificare la concreta funzione economica della struttura, la sua autonomia e la capacità di produrre reddito.
- I criteri estimativi dell'Agenzia del Demanio possono essere utilizzati come base tecnica, ma devono essere applicate tutte le riduzioni previste dalla stessa disciplina, inclusa quella per prevalente destinazione balneare.
- L'omessa denuncia può comportare sanzioni anche quando esista incertezza sulla qualificazione fiscale delle strutture; l'incertezza non elimina automaticamente la responsabilità per l'omissione dichiarativa.
- Un avviso di accertamento può essere ritenuto motivato anche mediante rinvio a un atto non allegato, se il riferimento consente di individuare i criteri applicati e l'atto è facilmente reperibile o conoscibile con ordinaria diligenza.
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