Cassazione Civile, Ordinanza n. 11636/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda l'occupazione illegittima di un terreno di proprietà privata, sul quale era stato realizzato un campo sportivo pubblico. Dopo un primo giudizio nel quale era stata ravvisata una fattispecie di occupazione acquisitiva e la domanda risarcitoria era stata ritenuta prescritta, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la decisione, affermando che l'illecito va trattato come occupazione usurpativa/illecito permanente e che la prescrizione del risarcimento per equivalente decorre dalla domanda di tutela risarcitoria e non dalla trasformazione irreversibile del suolo. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accolto la domanda risarcitoria e liquidato il danno. Il comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto sul dies a quo della prescrizione e che tale decorrenza avrebbe dovuto essere fissata alla diffida stragiudiziale del 24 giugno 1986, con conseguente maturazione della prescrizione prima della notifica dell'atto introduttivo del 1995; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio senza rispondere alle contestazioni del consulente di parte. I resistenti hanno proposto anche ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di considerare adeguatamente le osservazioni tecniche alla c.t.u. e avesse motivato in modo criptico sul mancato uso di una comunicazione comunale dell'8 gennaio 1991 come parametro di valore del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale del comune sia il ricorso incidentale dei proprietari. Ha ritenuto infondato il primo motivo del comune perché il giudice di rinvio si era correttamente uniformato al precedente vincolante della Corte, dal quale risultava che la cessazione dell'illecito permanente e l'inizio della prescrizione coincidevano con la domanda di tutela per equivalente proposta sin dalla citazione introduttiva, non essendo consentito rimettere in discussione un diverso atto come fatto idoneo a far decorrere la prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del comune perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile sulla liquidazione del danno, mentre le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze peritali, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, osservando che la Corte d'appello aveva motivato, sia pure sinteticamente, sull'inutilizzabilità della comunicazione comunale come base di calcolo per il valore unitario del bene, e che le doglianze sollecitavano una nuova valutazione del fatto. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
vincolo del giudice di rinvio
Il giudice di rinvio deve attenersi non solo alla regola di diritto enunciata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche e ai presupposti di fatto che ne costituiscono il necessario supporto, senza poter riaprire questioni già coperte dal giudicato implicito interno.
art. 1219, comma 1, c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione in base alla diffida stragiudiziale, ma la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 2943, comma 3, c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti interruttivi della diffida, ma la Corte ritiene che il dies a quo vada fissato alla domanda di tutela per equivalente già contenuta nell'atto introduttivo.
art. 2043 c.c.
Il danno derivante dall'illecita occupazione del bene è ricondotto alla responsabilità aquiliana; la tutela risarcitoria per equivalente si fonda sui parametri dell'illecito extracontrattuale.
art. 117 Cost.
Richiamato nel precedente motivo accolto che aveva condotto alla cassazione con rinvio, in collegamento con gli obblighi derivanti dalla CEDU.
art. 6 Trattato di Maastricht
Richiamato nel precedente motivo accolto in relazione alla conformità dell'occupazione appropriativa ai principi europei.
art. 1 Prot. Add. 1 CEDU
La Corte ribadisce che l'espropriazione deve avvenire in buona e debita forma e che non è ammissibile l'acquisizione autoritativa del bene in difetto delle condizioni legali.
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato nel precedente motivo accolto come norma pertinente alla disciplina dell'utilizzazione/acquisizione autoritativa del bene da parte della pubblica amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato per qualificare i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale e che non è consentita una nuova valutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ritenuta non adeguatamente argomentata e comunque inidonea a scalfire la decisione di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per semplice insufficienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione sia avvenuta per violazione di legge, il giudice di merito deve conformarsi non solo al principio di diritto enunciato, ma anche ai suoi necessari presupposti logico-giuridici e fattuali; non può quindi riaprire questioni già implicitamente decise dalla sentenza di legittimità.
- Nelle occupazioni illegittime di beni privati da parte della pubblica amministrazione, l'illecito ha natura permanente e il proprietario conserva la titolarità del bene fino a cessazione dell'illecito; la tutela comprende sia quella reale sia il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
- La permanenza dell'illecito cessa solo per fatti idonei a segnare la cessazione della lesione o la perdita del diritto del proprietario, come restituzione, transazione, usucapione compiuta o rinuncia abdicativa espressa o implicita nella richiesta di risarcimento per equivalente.
- Il dies a quo della prescrizione del risarcimento per equivalente, nelle occupazioni illegittime permanenti, decorre dalla domanda con cui il proprietario chiede il ristoro monetario del danno, non dalla mera trasformazione irreversibile del suolo.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione rilevante è solo quello che integra una mancanza assoluta, una motivazione apparente, un contrasto irriducibile o una motivazione perplessa/incomprensibile; non è sufficiente contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione o sollecitare una diversa valutazione delle prove.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione apprezzamenti tecnici o valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se non si deduce un effettivo vizio di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
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