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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26259/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un furto avvenuto all'interno di un garage, ai danni di una coppia che era appena rientrata dopo aver prelevato le pensioni in banca. Il ricorso deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., oltre a manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e del fatto. In particolare, si contestava l'atipica individuazione dell'imputato tramite riconoscimento fotografico e si sosteneva che la Corte territoriale avesse mal governato i principi sulla gravità indiziaria e sulla valutazione degli elementi probatori. La sentenza impugnata aveva valorizzato il riconoscimento basato soprattutto sull'abbigliamento, la presenza dell'imputato in banca nello stesso momento delle persone offese, il suo spostamento in prossimità dello sportello, le immagini di videosorveglianza e il transito di un'auto in uso all'imputato in zona compatibile con i fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, assertivi e non specifici, in quanto riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica puntuale alla motivazione impugnata. Ha inoltre chiarito che la censura di violazione dell'art. 192 c.p.p., quando in sostanza mira a contestare l'omessa o erronea valutazione delle prove, non può essere veicolata come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., perché i vizi motivazionali restano confinati alla lett. e) della stessa norma. Quanto al travisamento della prova, la Corte ha ribadito che, in presenza di doppia conforme, esso è deducibile solo se l'argomento probatorio travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione d'appello; nel caso concreto, però, la Corte territoriale aveva semplicemente riesaminato il medesimo compendio probatorio già scrutinato in primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    I criteri di valutazione della prova richiedono requisiti di chiarezza, precisione e concordanza degli indizi; tuttavia, la loro violazione non può essere fatta valere in cassazione come mera violazione di legge se in realtà si censura la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo per inosservanza di norme processuali è deducibile solo se la norma è stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; non può essere usato per aggirare i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione resta il canale proprio per contestare mancanza, manifesta illogicità o travisamento della prova, nei limiti stringenti fissati dalla giurisprudenza.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. quale norma sulla motivazione, ma non utilizzabile per trasformare in violazione di legge un vizio che attiene alla motivazione.

  • art. 546 c.p.p.

    La motivazione deve dare conto degli elementi posti a base della decisione; la sua eventuale carenza resta deducibile come vizio motivazionale, non come violazione di legge processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione della prova o sulla motivazione in una denuncia di violazione di legge processuale, se la norma invocata non è assistita da una sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se viene individuato in modo specifico e decisivo il dato probatorio inesistente o omesso; non è ammessa una rivalutazione complessiva del merito o un travisamento del fatto.
  • In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova può essere scrutinato solo se il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado oppure se il giudice d'appello ha valorizzato atti probatori non esaminati dal primo giudice.
  • Una motivazione che valorizzi in modo complessivo plurimi indizi coerenti, convergenti e logicamente collegati può integrare correttamente il giudizio di responsabilità ex art. 192, comma 2, c.p.p., e non è censurabile in cassazione con una mera diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata; motivi generici, assertivi o meramente riproduttivi di doglianze già respinte sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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