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Ordinanza

Ordinanza n. 544/2026 - Milano, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione e/o concessione di adeguata misura cautelare, con tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi: a) “del provvedimento finale di annullamento di ufficio in autotutela” del permesso di costruire in variante sostanziale relativo a 63 mq di SL, formatosi per silenzio assenso su istanza presentata in data 24/11/2025 (prot. -OMISSIS-) del 23 marzo 2026; b) della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento di ufficio in autotutela del 10 marzo 2026-fascicolo -OMISSIS-; c) del successivo riscontro in data 23/03/2026 alle osservazioni depositate via P.E.C. in data 20/03/2026 avverso la comunicazione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 13.4.2026 : Per l’annullamento, previa concessione di adeguata misura cautelare, anche sospensiva: a) Del provvedimento a firma del direttore Area Settore Territorio e Lavori Pubblici – Ambiente – Sportello Unico dell’Edilizia – Urbanistica del Comune di Sesto San Giovanni, -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 03/04/2026 (doc.9), notificato in pari data, avente ad oggetto: “convalida ai sensi dell’art.21 nonies comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di annullamento d’ufficio, in autotutela del permesso di costruire formatosi per silenzio – assenso relativo alla pratica edilizia -OMISSIS-. Integrazione della motivazione e conferma del contenuto dispositivo” (cfr. doc.9); Se, ed in quanto occorre possa: b) Del provvedimento originario prot. gen. n. -OMISSIS- del 23/03/2026 (già impugnato con il ricorso principale), allegato al provvedimento di convalida sub a). c) Di ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguenziale e comunque connesso, allo stato non noti. con espressa riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità degli atti assunti dal Comune e dell’illegittimo comportamento.

Giustizia amministrativa202601295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio in autotutela del permesso di costruire in variante formatosi per silenzio-assenso e successiva convalida con integrazione della motivazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 23 marzo 2026, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e il riscontro alle osservazioni, deducendo l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in variante relativo a un incremento di 63 mq di superficie lorda, formatosi per silenzio-assenso su un’istanza del 24 novembre 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 3 aprile 2026, qualificato come convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, con il quale il Comune ha integrato la motivazione dell’originario annullamento e ne ha confermato il dispositivo. Dal testo emerge che la controversia riguarda, in particolare, la qualificazione dell’intervento edilizio oggetto della variante: secondo il Comune si trattava di nuova costruzione, comportante incremento di superficie lorda, e non di ristrutturazione edilizia. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata considerazione delle osservazioni presentate durante il procedimento e ha riservato l’azione risarcitoria.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione, ritenendo insussistente il necessario fumus boni iuris. A un primo esame, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione è apparsa coerente con l’orientamento secondo cui gli incrementi volumetrici, salvo specifiche eccezioni, esulano dalla nozione di ristrutturazione edilizia. È stato quindi ritenuto non manifestamente illegittimo l’esercizio dell’autotutela comunale, diretto a ripristinare la legalità urbanistica ritenuta violata dal titolo formatosi per silenzio-assenso su un presupposto giuridico erroneo. Il vizio procedimentale relativo alla mancata considerazione delle osservazioni è apparso prima facie emendato dal successivo atto di convalida, che ha esplicitato le ragioni del loro rigetto. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio e alla repressione degli abusi edilizi rispetto all’interesse economico-imprenditoriale della società; il pregiudizio lamentato non è stato considerato irreparabile, essendo eventualmente ristorabile per equivalente all’esito del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per assenza del fumus boni iuris e, comunque, per la prevalenza dell’interesse pubblico nel bilanciamento degli interessi.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della convalida dell’originario annullamento d’ufficio; il TAR ha ritenuto che il successivo atto avesse emendato il vizio procedimentale mediante integrazione della motivazione e conferma del dispositivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la qualificazione come nuova costruzione di un intervento edilizio che comporti incremento di superficie lorda appare coerente con la nozione di ristrutturazione edilizia quando non ricorrano specifiche ed espresse eccezioni; gli incrementi volumetrici, in via generale, esulano da tale nozione.
  • È prima facie legittimo l’esercizio dell’autotutela comunale diretto a ripristinare la legalità urbanistica quando un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso risulti fondato su un’erronea qualificazione giuridica dell’intervento.
  • La successiva adozione di un atto di convalida che esamini e motivatamente respinga le osservazioni del privato può rendere recessiva, nella fase cautelare, la censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni nell’originario provvedimento di annullamento.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio e alla repressione degli abusi edilizi può prevalere sull’interesse economico dell’impresa quando il pregiudizio dedotto non presenti carattere irreparabile e sia eventualmente ristorabile per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelarePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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