Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 1991: un ente pubblico acquistò un vasto complesso immobiliare e il prezzo fu dilazionato in più rate; l'ultima rata era collegata all'obbligo della venditrice di eliminare eventuali difetti e inconvenienti degli immobili e alla presentazione di certificazioni di abitabilità/agibilità. In alternativa al pagamento differito, la venditrice prestò una fideiussione bancaria a prima richiesta per ottenere lo svincolo della rata. L'ente beneficiario escusse la garanzia e ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della banca garante. Si aprirono quindi due giudizi riuniti: da un lato la venditrice convenne ente beneficiario e banca per far dichiarare abusiva l'escussione; dall'altro la banca oppose il decreto ingiuntivo. In primo grado il tribunale revocò il decreto, ritenendo abusiva l'escussione per assenza di prova dei vizi e per prescrizione; la domanda risarcitoria della venditrice fu rigettata per difetto di prova, così come la riconvenzionale dell'ente. In appello, con sentenza non definitiva, la corte territoriale ritenne invece legittima l'escussione e accertò l'inadempimento della venditrice, disponendo la prosecuzione solo per la quantificazione del danno. Con la sentenza definitiva, la corte confermò il decreto ingiuntivo e respinse l'opposizione della banca, ritenendo non quantificabile il danno ma comunque giustificata la riscossione della garanzia in base alla persistenza dei difetti e alla struttura del patto contrattuale. La venditrice ricorreva per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, violazione delle norme sul frazionamento decisionale e sulla sentenza non definitiva, e violazione delle norme sul contratto autonomo di garanzia e sulla sua causa; la banca proponeva ricorso incidentale sovrapponibile; l'ente proponeva a sua volta ricorso incidentale, censurando la mancata liquidazione del danno e l'interpretazione della domanda riconvenzionale come limitata al solo risarcimento e non anche alla restituzione del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo della società venditrice e il corrispondente motivo della banca fossero inammissibili per difetto di interesse, poiché l'eventuale omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria dell'ente non avrebbe potuto essere fatta valere da costoro. Ha escluso anche il vizio di violazione degli artt. 277, 278 e 279 c.p.c., osservando che il giudice della sentenza definitiva resta vincolato solo alla sentenza non definitiva sulle questioni già decise, mentre nella specie la decisione successiva sull'opposizione a decreto ingiuntivo non contrastava con l'accertamento già compiuto sulla legittimità dell'escussione. Ha poi giudicato inammissibili per aspecificità i motivi con cui società venditrice e banca contestavano la persistenza dell'interesse sottostante alla garanzia e il rapporto tra mancata quantificazione del danno e operatività della fideiussione, poiché tali censure non si confrontavano con la ratio decidendi: la garanzia copriva il rischio dell'indebito pagamento dell'ultima rata di prezzo in presenza di inadempimento della venditrice, non il solo ristoro di specifici danni da riparazione. Anche i motivi incidentali dell'ente sono stati dichiarati inammissibili: la doglianza sulla liquidazione equitativa del danno si risolveva in una diversa valutazione delle prove e non rispettava gli oneri di specifica indicazione degli atti; la censura sulla domanda restitutoria non era sorretta da una chiara allegazione degli atti processuali idonei a dimostrare una domanda diversa da quella interpretata dal giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o comunque non fondata nella prospettazione del ricorrente principale.
art. 277 c.p.c.
richiamato sulla decisione del merito e sulla possibilità di pronunce parziali; la Corte afferma che l'an e il quomodo della scelta di decidere separatamente non sono sindacabili in cassazione.
art. 278 c.p.c.
richiamato con riferimento alla pronuncia parziale e alla prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno.
art. 279 c.p.c.
richiamato in tema di struttura della decisione e dei provvedimenti del giudice istruttore/collegiale.
art. 360 c.p.c.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
usato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che molte censure erano inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito o prive di specificità.
art. 115 c.p.c.
invocato dai ricorrenti principali per contestare la valutazione delle prove e la natura della garanzia, ma senza specifica incidenza sulla ratio della decisione.
art. 1223 c.c.
richiamato dall'ente per sostenere la risarcibilità del danno conseguente all'inadempimento.
art. 1226 c.c.
richiamato dall'ente per sostenere la liquidazione equitativa del danno; la Corte nega che ne ricorressero i presupposti sulla base della motivazione di merito.
art. 1322 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'atipicità della garanzia e la rilevanza della sua causa economica.
art. 1325 c.c.
richiamato per la causa del contratto di garanzia atipica.
art. 1936 c.c.
richiamato dai ricorrenti sulla fideiussione, ma la Corte evidenzia che la garanzia controversa è stata qualificata come contratto autonomo di garanzia.
art. 366 c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, ritenuto non rispettato.
art. 369 c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di deposito e specifica indicazione degli atti processuali.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Quando la sentenza definitiva si colloca nel perimetro tracciato dalla sentenza non definitiva, il giudice è vincolato solo alle questioni già decise e ai loro presupposti logici necessari; non sussiste violazione degli artt. 277, 278 e 279 c.p.c. se la decisione finale si limita a completare il thema decidendum ancora aperto.
- L'eventuale omessa pronuncia su una domanda non può essere utilmente dedotta da chi non ha un interesse diretto e attuale a quella statuizione; l'interesse al ricorso deve essere concreto e non fondato su sviluppi solo ipotetici del rapporto tra le parti.
- Nel contratto autonomo di garanzia, l'escussione può essere giustificata dalla funzione economica pattuita, anche se non sia stata ancora quantificata in modo analitico la misura del danno, purché il giudice accerti la persistenza dell'inadempimento o della situazione che il contratto intendeva coprire.
- Le censure di legittimità che mirano a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili quando travestite da violazione di legge o da vizio motivazionale.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone l'impossibilità o la particolare difficoltà di provarne il preciso ammontare; se il giudice di merito esclude tale presupposto per ragioni plausibili e non specificamente censurate, la decisione non è censurabile in cassazione.
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