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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20799/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 1979, con cui veniva imputato a un socio, per trasparenza, un maggior reddito imponibile IRPEF derivante dall'accertamento di un maggior reddito in capo a una società in accomandita semplice. Il ricorso del contribuente era stato respinto nei precedenti gradi di merito e, nelle more del giudizio innanzi alla Commissione tributaria centrale, subentrava l'erede del contribuente deceduto, che comunicava di avere aderito al condono previsto dall'art. 32 della L. n. 413/1991, producendo la dichiarazione integrativa. La Commissione tributaria centrale rigettava tuttavia l'impugnazione ritenendo non integrata la fattispecie condonistica. In cassazione l'erede ricorrente, con due motivi, impugnava tale decisione; dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che, in corso di giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha documentato di aver presentato tempestiva istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e di avere eseguito i pagamenti dovuti, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia provato o allegato un diniego di definizione, né sia stata presentata istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020.

La decisione

La Corte ha rilevato il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e ha dichiarato estinto per legge il giudizio di cassazione, con cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo l'art. 6, comma 13, del medesimo decreto. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 32 della L. 30 dicembre 1991, n. 413

    condono previsto dall'art. 32

    richiamato come precedente adesione alla definizione agevolata invocata nel giudizio di merito, ma ritenuta non integrata dalla Commissione tributaria centrale

  • art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136

    tempestiva e rituale istanza di definizione agevolata della controversia

    la tempestiva istanza, accompagnata dal pagamento delle somme dovute e in assenza di diniego dell'amministrazione, perfeziona la fattispecie estintiva del processo e comporta la cessazione della materia del contendere

  • art. 6, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 119 del 2018

    pagamenti già eseguiti lite pendente

    i pagamenti effettuati secondo i criteri dei commi richiamati integrano il presupposto economico della definizione agevolata

  • art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018

    Le spese del processo così dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

    nel processo estinto per definizione agevolata le spese restano regolate dal precetto speciale richiamato dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché misura applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non alla cessazione della materia del contendere per definizione agevolata

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva dell'istanza di definizione agevolata di una lite tributaria, unita al pagamento delle somme dovute e in mancanza di diniego dell'amministrazione, determina il perfezionamento della causa estintiva del processo e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata della controversia produce l'estinzione del giudizio anche in sede di legittimità, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la relativa previsione ha natura sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • Quando la lite è definita in via agevolata, le spese del processo seguono la disciplina speciale prevista dalla norma istitutiva della definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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