Sentenza n. 7155/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento della scheda di valutazione n. 25 notificata il 21 ottobre 2022 mediante la quale la Legione Carabinieri Puglia ha valutato il ricorrente “inferiore alla media”, nonché del provvedimento di ammonizione del 21 ottobre 2022, comunicato unitamente alla predetta scheda di valutazione, e di ogni atto presupposto, conseguenziale, connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda di valutazione con giudizio "inferiore alla media" e contestuale provvedimento di ammonizione per rendimento carente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda di valutazione notificata il 21 ottobre 2022 e il contestuale provvedimento di ammonizione, deducendo un unico articolato motivo fondato sulla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., sull’eccesso di potere e, in particolare, su difetto assoluto e insufficienza della motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, erroneo presupposto, sviamento e violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza. Il ricorrente ha sostenuto che il giudizio negativo fosse privo di fondamento oggettivo, non risultando a suo carico sanzioni disciplinari o specifici comportamenti contestati. Il Ministero della Difesa ha eccepito preliminarmente l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, ritenendo competente il TAR Puglia - sede di Bari, in quanto il militare prestava servizio presso la Stazione di Trani sia al momento della conoscenza dell’atto sia della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale e non ha esaminato i vizi dedotti contro la scheda valutativa e l’ammonizione. Ha ritenuto applicabile l’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo cui, per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio. La disposizione è stata ritenuta applicabile alle controversie tra dipendente e amministrazione datrice di lavoro aventi a oggetto pretese inerenti al rapporto di lavoro, comprese quelle relative all’impugnazione della scheda valutativa del militare. Ai fini della competenza rileva la sede di servizio del ricorrente al momento della notifica del provvedimento impugnato. Poiché il militare prestava servizio a Trani, la competenza spetta al TAR Puglia - sede di Bari. Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, c.p.a., indicando il giudice competente presso il quale il giudizio può essere riassunto, in analogia con l’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio
La competenza territoriale inderogabile per le controversie inerenti al rapporto di lavoro pubblico spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente; la regola si applica anche all’impugnazione della scheda valutativa di un militare.
art. 15, comma 1, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la dichiarazione dell’incompetenza territoriale del TAR adito.
art. 15, comma 4, c.p.a.
È richiamato in via analogica quale riferimento per la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice amministrativo dichiarato competente.
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura di difetto e insufficienza della motivazione; la relativa questione non è stata esaminata per la declaratoria di incompetenza.
art. 97 Cost.
Norma invocata dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; la relativa censura non è stata esaminata.
Massime di principio
- La regola di competenza territoriale inderogabile prevista dall’art. 13, comma 2, c.p.a. per le controversie riguardanti pubblici dipendenti si applica alle controversie tra dipendente e amministrazione datrice di lavoro aventi a oggetto pretese inerenti al rapporto di lavoro, purché la materia rientri nella giurisdizione amministrativa.
- L’impugnazione della scheda valutativa di un militare costituisce controversia inerente al rapporto di lavoro pubblico ai fini dell’art. 13, comma 2, c.p.a.; è competente il TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del militare al momento della notifica del provvedimento impugnato.
- La natura nazionale dell’amministrazione o il fatto che il potere valutativo sia riconducibile, in ultima istanza, a organi centrali non deroga al criterio della sede di servizio stabilito dall’art. 13, comma 2, c.p.a.
- Quando il TAR adito dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di altro TAR, deve indicare il giudice competente e la parte può riassumere il giudizio davanti a quest’ultimo secondo le modalità processuali applicabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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