Sentenza n. 127/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, nelle cause riunite iscritte al R.L.P.A. nn. 408/23 543/2023, 544/2023, 561/2023, 564/2023, 618/2023, 650/2023, 667/2023, 701/2023 e 702/3023, notificata il 22 febbraio 2024 passata in giudicato il 26 marzo 2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 25/2024, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per la Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2024, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al riconoscimento di complessivi euro 1.500,00, oltre interessi legali, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 121 e 122, della legge n. 107/2015 e dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, nonché al rimborso delle spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali, ottemperando solo parzialmente al giudicato, mentre è rimasto ineseguito il capo relativo al riconoscimento del capitale dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza limitatamente alla parte della sentenza non ancora eseguita. Ha rilevato che il giudicato del Tribunale di Oristano era divenuto irrevocabile e che il Ministero aveva adempiuto soltanto al pagamento delle spese legali, lasciando ineseguito il riconoscimento del capitale dovuto per la Carta docente. È stato quindi nominato commissario ad acta, per l'esecuzione sostitutiva, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il termine per l'adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico denominato Carta docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Disciplina, unitamente al d.P.C.M. 28 novembre 2016, le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta docente.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Stabilisce le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- L'esecuzione solo parziale di un giudicato, con adempimento di alcuni capi e mancata attuazione di altri, legittima il ricorso per ottemperanza limitatamente alla parte ineseguita.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato consente la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari in via sostitutiva, con fissazione di un termine per l'adempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di uno specifico compenso.
Come è indicizzato
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