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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07553/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Il fallimento di un'associazione, dichiarato dopo la risoluzione di un contratto di locazione per morosità e la successiva convalida di sfratto, ha impugnato in cassazione il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva accolto solo in parte il credito insinuato dalla locatrice. Il giudice delegato aveva riconosciuto una somma modesta a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo alla restituzione delle chiavi, mentre il tribunale aveva invece liquidato una somma molto più elevata come credito prededucibile per danni da ritardata restituzione dell'immobile, valorizzando l'indisponibilità del bene fino alla liberazione materiale e la presenza di beni mobili nell'appartamento, con nomina della locatrice a custode. Con il primo motivo il fallimento ha denunciato violazione dell'art. 98 l.fall. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita e alterato la domanda originaria, poiché la creditrice aveva chiesto un risarcimento contrattuale ex art. 1591 c.c., non una responsabilità extracontrattuale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1591, 2056 e 2697 c.c., contestando che il danno fosse stato liquidato senza prova del pregiudizio concreto e senza dimostrazione dell'effettiva impossibilità di locare il bene. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi in relazione al concorso colposo ex art. 1227 c.c., sostenendo che la locatrice, nominata custode dei beni mobili, non aveva mai chiesto il loro asporto e aveva tenuto un comportamento rilevante ai fini della quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non vi era stata mutatio libelli né pronuncia ultra petita, ma solo corretta qualificazione giuridica della pretesa come danno da ritardata liberazione dell'immobile, di fonte extracontrattuale, perché il contratto di locazione era già stato risolto prima del fallimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale non aveva affermato un danno in re ipsa, ma aveva quantificato il pregiudizio sulla base dell'allegazione circa l'impossibilità di affittare il locale per la presenza dei beni mobili e tenendo conto del ruolo di custode della locatrice. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché formulato come censura motivazionale non conforme al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e perché diretto a rimettere in discussione valutazioni di merito sull'eventuale concorso colposo della creditrice. Conseguentemente il fallimento è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Richiamato nel contesto dell'opposizione allo stato passivo; la Corte non ravvisa violazioni del relativo regime per effetto della sola riqualificazione giuridica del credito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice riqualifica la domanda senza alterarne il petitum sostanziale.

  • art. 1591 c.c.

    Non si applica quando la locazione è già cessata prima del fallimento e il pregiudizio deriva dalla ritardata liberazione dell'immobile quale fonte extracontrattuale; non disciplina tout court la pretesa risarcitoria esaminata.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la controversia è stata qualificata in termini extracontrattuali.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nesso e danno risarcibile, ma la censura è stata respinta/inammissibile per mancato confronto con la motivazione del decreto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è ritenuta compatibile con il ricorso al valore locativo di mercato come parametro di stima.

  • art. 2056 c.c.

    Il danno da occupazione senza titolo o da ritardata liberazione va provato quantomeno quanto alla concreta possibilità di godimento perduta; la liquidazione può avvenire in via equitativa.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente invocava l'onere della prova, ma la Corte richiama l'allegazione della concreta possibilità di utilizzo perduta e la prova, se contestata, anche presuntiva.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo è questione di merito; la censura sul punto è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo omesso secondo i canoni dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Per denunciare omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare il fatto storico, la sua decisività e l'effettivo omesso esame; non sono sufficienti questioni o argomentazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice può riqualificare giuridicamente la pretesa del creditore senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c. o in mutatio libelli, purché non alteri il petitum sostanziale e la causa petendi in fatto.
  • Se la locazione è già cessata prima dell'apertura della procedura concorsuale, la pretesa risarcitoria per il ritardo nella liberazione dell'immobile può essere ricondotta a responsabilità extracontrattuale e non all'art. 1591 c.c.
  • Il danno da indisponibilità di un immobile non è in re ipsa: richiede l'allegazione della concreta possibilità di godimento perduta e, se contestata, la prova anche presuntiva del pregiudizio concreto; la liquidazione equitativa può essere effettuata facendo riferimento al valore locativo di mercato.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua uno specifico fatto storico trascurato e la sua decisività, non potendo risolversi in una mera critica delle valutazioni di merito.
  • Il concorso colposo ex art. 1227 c.c. e la valutazione delle condotte delle parti nella quantificazione del danno appartengono, di regola, al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLocazione abitativaImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLocazioniProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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