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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9395/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Dieni per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis e connessi). Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza di gravi indizi di partecipazione attuale alla cosca, in particolare perché la decisione si fondava su fatti molto anteriori (condanna per il periodo 1996-1997), su legami di parentela e su conversazioni intercettate interpretate in modo errato o scherzoso; 2) la mancata dimostrazione di un ruolo apicale o dirigente a suo carico; 3) la carenza della motivazione in relazione alla distanza temporale delle condotte (invocando il superamento delle presunzioni degli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p.); 4) incertezze nell'identificazione del parlante nelle intercettazioni e l'irrilevanza di conversazioni e dichiarazioni di collaboratori che risultano generiche o non temporalmente contestualizzate.

La decisione

La corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale per il riesame (4/08/2022) sia l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (13/06/2022), disponendo l'immediata liberazione di Dieni qualora non fosse detenuto per altro motivo. Motivo della decisione: l'ordinanza impugnata aveva basato la sua valutazione su elementi generici e non adeguatamente contestualizzati temporalmente (vecchia condanna, legami di parentela, intercettazioni non chiarite e dichiarazioni di collaboratori non specifiche), senza fornire ulteriori concreti e recenti elementi dai quali possa desumersi la perdurante e attuale partecipazione dell'imputato alla associazione mafiosa né la sua funzione apicale. Pertanto mancano i necessari requisiti di gravità degli indizi richiesti per mantenere la custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso. La sentenza ricorda che, per affermare la perdurante partecipazione di un soggetto già condannato, servono elementi ulteriori, recenti, convergenti e specifici che attestino comportamenti attuali volti al perseguimento degli scopi dell'associazione, e non si può limitare la valutazione alla mera parentela o a fatti molto anteriori.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato come riferimento nel capo di imputazione iniziale; la decisione non sviluppa un'interpretazione specifica nella parte motivazionale oltre all'indicazione della fattispecie dedotta a carico del ricorrente.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203

    Richiamiato come aggravante nella precedente condanna di Dieni; nella decisione tale passaggio è considerato elemento storico della vicenda ma non sufficiente di per sé a provare la perdurante adesione all'associazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che delimita i limiti di motivazione dei ricorsi; citata in relazione alla forma e ai limiti dei motivi di impugnazione presentati in cassazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato dai difensori in relazione alle modalità di identificazione nelle intercettazioni; la sentenza evidenzia la necessità che l'identificazione del parlante sia affidabile e non basata solo su confronti sommari senza supporti tecnici o chiari riscontri fattuali.

  • artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Citati in tema di presunzioni e della necessità di valutare la distanza temporale delle condotte: la decisione rileva che, quando le condotte rilevanti sono molto anteriori, occorrono elementi che superino le presunzioni in tema di persistenza del vincolo associativo per legittimare misure cautelari.

Massime di principio

  • La mera condanna anteriore per associazione mafiosa e i legami di parentela non sono di per sé sufficienti a provare la perdurante partecipazione a una cosca: servono elementi recenti, specifici, convergenti e contestualizzati temporalmente.
  • Per sostenere la misura cautelare in carcere per associazione mafiosa il giudice deve motivare con precisione la sussistenza di gravi indizi attuali, indicando il periodo temporale e gli atti o comportamenti che dimostrino un apporto continuativo o direttivo all'organizzazione.
  • Le intercettazioni devono essere lette e valutate nel contesto: conversazioni scherzose, riferimenti vaghi o non chiaramente riconducibili ad attività criminali non costituiscono automaticamente prova di partecipazione attuale.
  • Le dichiarazioni di collaboratori hanno valore indiziario quando sono plurime, attendibili e contengono riferimenti a comportamenti concreti e recenti; dichiarazioni generiche di appartenenza non sono sufficienti per misure cautelari gravi.
  • L'identificazione dei parlanti nelle intercettazioni richiede adeguati riscontri (tecnici o fattuali); valutazioni basate su confronti non supportati possono rendere l'indizio carente.
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare è generica o non esplicita la collocazione temporale degli elementi, la decisione può essere annullata e la misura revocata, con immediata liberazione se non ricorrono altri fermi o detenzioni.

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