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Ordinanza

Ordinanza n. 329/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Ricorso giurisdizionale per l’annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione della Prefettura di -OMISSIS- comunicato al difensore in data 17.11.2025.

Giustizia amministrativa202600642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma ha reputato che le questioni sollevate richiedessero una trattazione approfondita nella fase di merito. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non ha quindi deciso la domanda cautelare nel merito e ha fissato l’udienza pubblica per la definizione del giudizio al 25 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, comunicato al difensore il 17 novembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in relazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando la causa richiede un’approfondita valutazione incompatibile con la fase cautelare, di fissare direttamente l’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda questioni che richiedono una trattazione approfondita, il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire nella fase cautelare la fondatezza della pretesa o concedere la sospensione richiesta.
  • La decisione sulla domanda cautelare può essere differita alla fase di merito quando l’approfondimento necessario non è compatibile con i tempi e i limiti della cognizione cautelare; in tal caso le spese possono essere riservate alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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