Cassazione Civile, Ordinanza n. 23193/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato istanza di rimborso per le ritenute operate dal sostituto d'imposta sui compensi percepiti nel 2010 per lavoro dipendente svolto nella Repubblica del Congo. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi in appello. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 165, comma 8, TUIR, sostenendo che il credito per imposte pagate all'estero spetta solo se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi e indica in essa i redditi prodotti all'estero; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, censurando l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza per il rimborso dal momento di emissione e consegna del CUD, anziché dal versamento delle ritenute. La tesi del contribuente era che, essendo quello il suo unico reddito e risultando i dati già nella disponibilità dell'Amministrazione tramite il mod. 770, la dichiarazione sarebbe stata superflua e il CUD avrebbe potuto surrogarne il contenuto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'art. 165, comma 8, TUIR richiede comunque la presentazione della dichiarazione dei redditi quale condizione per fruire del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, anche se il contribuente sarebbe esonerato dall'obbligo dichiarativo in via ordinaria. Ha inoltre osservato che il richiamo della CTR alla convenzione Italia-Congo era fuorviante perché la convenzione era entrata in vigore nel 2014 e non era applicabile all'annualità oggetto di causa. La Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente, ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 165, comma 8, d.P.R. n. 917/1986
La presentazione della dichiarazione dei redditi non è un mero obbligo formale, ma una condizione per la fruizione del credito per imposte pagate all'estero; il contribuente deve indicare in dichiarazione il reddito prodotto all'estero anche se, in astratto, sarebbe esonerato dalla presentazione.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato nel ricorso per censurare il termine di decadenza dell'istanza di rimborso, ma la decisione finale si è concentrata sul requisito dichiarativo ex art. 165, comma 8, TUIR.
art. 1, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 600/1973
art. 1, comma 4, lett. c)
Richiamato per chiarire che l'art. 165, comma 8, TUIR non crea un obbligo dichiarativo in contrasto con le ipotesi di esonero previste dalla disciplina generale, ma impone una condizione per il riconoscimento del beneficio.
L. n. 288/2005
Richiamata come legge di ratifica della convenzione tra Italia e Repubblica del Congo, ritenuta però non applicabile al periodo d'imposta in causa perché la convenzione è entrata in vigore solo dal 26.06.2014.
Massime di principio
- In materia di credito per imposte pagate all'estero, la presentazione della dichiarazione dei redditi e l'indicazione del reddito estero costituiscono requisito necessario per il riconoscimento del beneficio, anche quando il contribuente sia esonerato in via ordinaria dall'obbligo di dichiarazione.
- La disponibilità da parte dell'Amministrazione di dati fiscali provenienti dal sostituto d'imposta non sostituisce, di per sé, la dichiarazione del contribuente quando la legge collega a quest'ultima la fruizione di una detrazione o di un credito d'imposta.
- Le convenzioni internazionali invocate a sostegno della pretesa tributaria devono essere effettivamente vigenti e applicabili al periodo d'imposta oggetto di lite; in mancanza, non possono fondare il diritto al rimborso.
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