Sentenza n. 6344/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento 1) del Provvedimento Dirigenziale del Dipartimento Sanità e Salute della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 8049 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi me-dici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regio-nale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di individuazione dell'importo dovuto dall'impresa per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento dirigenziale della Regione Autonoma Valle d'Aosta che definiva l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e quantificava gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Erano stati inoltre contestati, per quanto occorresse, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, che aveva introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il testo della sentenza non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. In corso di giudizio, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa del pagamento ridotto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, resa prima della decisione, era univoca nel rappresentare il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento, impedendo al giudice di esaminare il merito in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso. Il Collegio ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 avrebbe richiesto la comunicazione al TAR, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento ridotto, pubblicati nei modi previsti dalla legge; tale prova non risultava agli atti. Ciò non impediva, tuttavia, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sulla dichiarazione processuale della ricorrente. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
Il pagamento ridotto può estinguere l'obbligazione e determinare la cessazione della materia del contendere, ma quest'ultima richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'avvenuto pagamento, pubblicati secondo legge.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la dichiarazione univoca della parte ricorrente, resa prima della decisione, impedisce l'esame del merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato unitamente alle disposizioni sulla definizione del giudizio; il testo non attribuisce alla norma una specifica ulteriore funzione motivazionale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Consente la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, nella quale la causa è stata posta in decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, una dichiarazione univoca della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima della decisione, impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e preclude al giudice l'esame del merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata soltanto quando risultino adempiuti gli specifici presupposti documentali e procedimentali previsti dalla legge; in mancanza, il giudizio può comunque essere dichiarato improcedibile se la parte ricorrente ha perso interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →