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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19849 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.D. aveva aderito volontariamente al regime di rivalutazione dei terreni previsto dall'art. 7 della legge n. 448 del 2001, versando l'imposta sostitutiva per gli anni 2003 e 2004. Successivamente, ritenendo che le future indennità di esproprio dei terreni, situati in zona F del PRG di Modena, non sarebbero state imponibili ai sensi dell'art. 11, commi 5-8, della legge n. 413 del 1991, aveva presentato dichiarazioni integrative e chiesto il rimborso dell'imposta. La CTR aveva riconosciuto il rimborso considerando essenziale e riconoscibile l'errore del contribuente. L'Agenzia ha contestato tale decisione sostenendo che l'adesione all'agevolazione costituiva una manifestazione volontaria e negoziale irrevocabile, non emendabile come una semplice dichiarazione di scienza, e che l'errore riguardava soltanto la convenienza economica dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo dell'Agenzia, ha ritenuto infondato il primo e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria di rimborso proposta da G.D. La Corte ha stabilito che l'opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 7 della legge n. 448 del 2001 è una manifestazione di volontà negoziale volontaria e, in linea generale, irrevocabile. L'errore relativo alla futura imponibilità delle indennità di esproprio incideva sui motivi economici della scelta, non sull'oggetto dell'opzione, e non aveva quindi carattere di errore essenziale. G.D. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 448 del 2001, art. 7

    Disciplina l'opzione volontaria per una procedura agevolativa con pagamento di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni. L'esercizio dell'opzione costituisce una manifestazione di volontà negoziale e, una volta effettuato il pagamento, non è normalmente revocabile né consente il rimborso per una successiva diversa valutazione di convenienza.

  • Legge n. 413 del 1991, art. 11, commi 5-8

    Prevede il regime fiscale delle indennità di esproprio e, secondo la ricostruzione richiamata dalla sentenza, la non imponibilità delle indennità relative ai terreni ricadenti nelle zone omogenee E e F.

  • Codice civile, artt. 1427 e seguenti

    Regolano i vizi della volontà. Un atto negoziale può essere annullato per errore soltanto se l'errore possiede i requisiti di essenzialità e riconoscibilità previsti dalla legge.

  • Codice civile, artt. 1428 e 1431

    L'errore rilevante deve essere essenziale e riconoscibile dall'altra parte. La Corte ha escluso tali requisiti perché l'errore riguardava la valutazione economica e fiscale dell'operazione e non l'oggetto dell'opzione; inoltre, la non imponibilità derivava direttamente dalla legge.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8

    Riguarda la possibilità di correggere o integrare le dichiarazioni fiscali entro il termine previsto. Tale principio di emendabilità non si applica, secondo la sentenza, alle specifiche manifestazioni di volontà negoziale con cui il contribuente aderisce a un'agevolazione fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 342

    Il giudice d'appello può esaminare anche questioni implicitamente connesse ai motivi di gravame e comprese nel tema del giudizio, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • L'adesione volontaria a un regime fiscale agevolato, quando comporta una scelta negoziale e il pagamento di un'imposta sostitutiva, non è normalmente assimilabile a una semplice dichiarazione di scienza correggibile liberamente.
  • Una successiva diversa valutazione della convenienza economica dell'opzione, anche derivante dalla scoperta di un diverso trattamento fiscale dell'operazione futura, non integra di regola un errore essenziale idoneo a ottenere l'annullamento o il rimborso.
  • Per superare l'irrevocabilità dell'opzione il contribuente deve dimostrare un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'Amministrazione secondo le regole civilistiche sui vizi della volontà.
  • La mera ignoranza o errata interpretazione di una disciplina fiscale direttamente desumibile dalla legge difficilmente consente di ottenere il rimborso di un'imposta versata a seguito di una scelta agevolativa volontaria.
  • Il principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali non opera automaticamente per le opzioni fiscali che esprimono una volontà negoziale, come l'adesione a un regime sostitutivo o agevolato.

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