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Sentenza

Sentenza n. 3765/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione della sentenza n. 2198 del 17/03/2025 resa dal T.A.R. per la Campania - Napoli, Sez. VII (Giudizio R.G. n. 5724/2024);

Giustizia amministrativa202503079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza che aveva ordinato l’esibizione di documenti richiesti con istanza di accesso del 13 settembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2198 del 17 marzo 2025, che aveva accolto parzialmente il precedente ricorso in materia di accesso documentale e ordinato al Comune di esibire, ove esistenti, i provvedimenti relativi alla sdemanializzazione del tracciato ricadente nella particella 1807 e alle lavorazioni eseguite sulla diramazione Via Amerigo Vespucci - Parco Syrenuse e sulla Via San Marciano, ammettendo anche l’adempimento mediante attestazione dell’eventuale inesistenza dei documenti. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione nonostante la precedente pronuncia e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha inoltre verificato la regolarità del ricorso, rilevando il rispetto del termine dimezzato di deposito e affermando che l’ottemperanza è esperibile anche per sentenze di primo grado non passate in giudicato, purché esecutive.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto non dimostrato l’adempimento della sentenza n. 2198/2025 e ha posto a carico del Comune l’onere di provare il fatto estintivo del diritto derivante dal titolo esecutivo. Ha ordinato al Comune di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, gli atti richiesti con l’istanza del 13 settembre 2024, ove esistenti, precisando che l’obbligo può essere adempiuto anche mediante attestazione dell’inesistenza dei documenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario, quantificato in 500 euro, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), d.lgs. 104/2010

    sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per l’attuazione di sentenze amministrative esecutive non ancora passate in giudicato.

  • art. 116 d.lgs. 104/2010

    È la disposizione in base alla quale la precedente sentenza aveva ordinato l’esibizione degli atti richiesti mediante accesso documentale.

  • art. 87, comma 3, d.lgs. 104/2010

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali applicabile al ricorso di ottemperanza, il cui rispetto è stato verificato dal TAR.

  • art. 33, comma 2, d.lgs. 104/2010

    Le sentenze di primo grado sono esecutive

    Conferma l’esecutività delle sentenze di primo grado e, conseguentemente, la loro sottoponibilità a ottemperanza anche prima del passaggio in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), d.lgs. 104/2010

    Consente la nomina del commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del comando giudiziale in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’amministrazione debitrice deve dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo, incluso l’avvenuto adempimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Giustifica la condanna alle spese della parte soccombente nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione di una sentenza amministrativa esecutiva di primo grado anche quando essa non sia ancora passata in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione destinataria del comando giudiziale deve dimostrare l’avvenuto adempimento, quale fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo.
  • Quando una sentenza in materia di accesso ordina l’esibizione di documenti ove esistenti, l’amministrazione adempie anche attestando in modo espresso l’eventuale inesistenza degli atti richiesti.
  • In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato o di una sentenza esecutiva, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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