Sentenza del 13/11/2019 n. 29370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso dalla superficie tassabile gli spogliatoi, il deposito degli attrezzi, i pontili e le passerelle dello stabilimento balneare, ritenendoli non idonei alla produzione di rifiuti. L'ente ha sostenuto che l'occupazione o detenzione di locali e aree comporta una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti e che la contribuente non aveva fornito la prova dei presupposti per l'esenzione o la riduzione, né aveva presentato la dichiarazione prescritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando integralmente il ricorso introduttivo della contribuente anche con riferimento alla superficie tassabile. Ha ritenuto che spogliatoi, deposito, pontili e passerelle non rientrassero nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge e che l'omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione impedisse comunque di beneficiare di esenzioni o riduzioni. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con le esclusioni previste dalla norma.
La detenzione o occupazione di locali e aree scoperte determina una presunzione relativa di produzione di rifiuti e quindi di assoggettamento alla TARSU. Le esenzioni devono rientrare nelle ipotesi normative e non operano automaticamente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66
Le riduzioni tariffarie devono essere richieste e i relativi presupposti devono essere indicati nella dichiarazione originaria o in quella di variazione; non sono riconosciute automaticamente in base alla sola situazione di fatto.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
La dichiarazione relativa all'occupazione o detenzione degli immobili è necessaria per consentire la corretta applicazione del tributo e delle eventuali esenzioni o riduzioni.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di proporre ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il Comune ha utilizzato tale motivo per contestare l'interpretazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per la TARSU, l'occupazione o detenzione di un locale o di un'area normalmente fa presumere la produzione di rifiuti e comporta l'assoggettamento al tributo, anche se l'area è utilizzata per attività particolari o stagionali.
- Chi chiede l'esenzione o la riduzione deve dimostrare concretamente i relativi presupposti e indicarli nella dichiarazione originaria o in una dichiarazione di variazione; la mancata dichiarazione può impedire il riconoscimento del beneficio.
- La sola affermazione che una determinata area, come un pontile, una passerella, uno spogliatoio o un deposito, produca pochi o nessun rifiuto non è sufficiente a escluderla dalla superficie tassabile.
- Le aree accessorie o funzionali all'esercizio dell'attività, compresi i depositi di beni e attrezzature strumentali, restano in linea generale tassabili salvo una specifica esenzione prevista dalla legge e adeguatamente provata.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe presentare tempestivamente la dichiarazione e documentare la natura, l'uso e l'eventuale concreta inutilizzabilità delle aree ai fini della produzione di rifiuti, mentre l'ente può applicare il tributo all'intera superficie presunta tassabile in assenza di tale prova.
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