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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. 8/2024/SUE/AB del 27.3.2024, notificata in pari data, con la quale il Responsabile del S.U.E. del Comune di Pontecagnano Faiano ha ingiunto la demolizione di una serie di opere;

Giustizia amministrativa202400898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di manufatti e strutture realizzati presso il complesso sportivo “Mary Rosy”

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 8/2024/SUE/AB del 27 marzo 2024, con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di diversi manufatti e strutture, tra cui box prefabbricati adibiti a sala stampa e ufficio, una palestra con struttura metallica e chiusura telonata, un tunnel di collegamento, un box con tettoia, depositi e un box telonato retrattile. L’ordinanza rilevava che le opere insistevano in zona urbanistica “T” a destinazione turistica, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e in zona sismica 2. La società ha inoltre proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda contro il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 10 aprile 2024, chiedendo l’ostensione del rapporto dell’ufficio antiabusivismo, della documentazione fotografica, di una precedente ordinanza di demolizione e degli atti relativi a eventuali autorizzazioni edilizie. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che era pendente presso il Comune un’istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica relativa alle opere e che, in presenza di tale procedimento di regolarizzazione, era venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone la piena e integrale soddisfazione dell’interesse azionato, mentre l’improcedibilità ricorre quando una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta rende certa e definitiva l’inutilità della decisione. La dichiarazione della ricorrente, intervenuta prima della decisione, attestava il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento in ragione della pendenza del procedimento di regolarizzazione; ciò precludeva al giudice ogni decisione nel merito. La pronuncia non ha quindi esaminato la legittimità dell’ordinanza demolitoria né la domanda di accesso. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, applicata dal Collegio nel caso concreto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere richiede la piena e integrale soddisfazione dell’interesse azionato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, rendendo certa e definitiva l’inutilità della sentenza.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato invocato per la domanda contro il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti; la domanda non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, resa prima della decisione e sorretta da una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta che rende inutile la sentenza, impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’interesse azionato sia stato integralmente soddisfatto dall’amministrazione o da fatti sopravvenuti; quando invece la nuova situazione non realizza pienamente la pretesa, ma rende comunque inutile la decisione richiesta, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo impediscono al giudice di decidere nel merito quando la parte che ha instaurato il giudizio dichiari, prima della decisione, il venir meno dell’interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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