Cassazione Penale, Sentenza n. 26846/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Franz\'e impugna l\'ordinanza per violazione dell\'art. 274 c.p.p. e per mancanza di attualità delle esigenze cautelari: contesta che l\'obbligo di dimora costituisca una misura differita non attuale vista la distanza temporale dal fatto e la detenzione in corso. Cavaletto deduce tre motivi: (1) vizio di legge nella riclassificazione del fatto come truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) anziché reato di cui all\'art. 316-ter c.p.; (2) illegittima applicazione della misura interdittiva ex art. 290 c.p.p. a un dipendente che non ricopre uffici direttivi o una professione autonoma (richiamo a art. 2229 c.c. per la nozione di professione); (3) carenza delle esigenze cautelari per mancanza di pericolo attuale di reiterazione, distanza temporale e mutamento delle mansioni lavorative e situazione di salute.
La decisione
La Corte dichiara infondato il ricorso di Franz\'e e lo rigetta; accoglie invece parzialmente il ricorso di Cavaletto: la Corte ritiene corretta la qualificazione del fatto come truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) in relazione agli artifici consistiti nell\'occultamento della qualità di protestato del richiedente, ma annulla senza rinvio la parte dell\'ordinanza che aveva disposto nei confronti di Cavaletto la misura interdittiva ai sensi dell\'art. 290 c.p.p., ritenendo che la sua figura professionale ("Livello Quadro" con mansioni non direttive) non rientri tra le professioni, imprese o uffici direttivi cui la norma si applica. Il terzo motivo di Cavaletto viene assorbito. Franz\'e viene condannato alle spese processuali. Comunicazione al pubblico ministero per i provvedimenti consequenziali.
Norme richiamate
art. 274 cod.proc.pen.
Richiamata dal ricorrente Franz\'e per contestare la mancata attualità delle esigenze cautelari; la Corte valuta le esigenze cautelari sull\'attuale situazione personale e processuale e riconosce la legittimità di misure non necessariamente eseguite in via immediata se potenzialmente eseguibili in tempi brevi
art. 640-bis cod.pen.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto configurabile la truffa aggravata per il concorso di Cavaletto nell\'occultamento della qualità di protestato del richiedente, cioè per artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la banca
art. 316-ter cod.pen.
Norma più circoscritta rispetto alla truffa per il caso di indebita percezione di fondi pubblici tramite autocertificazioni; la Corte distingue la condotta imputata a diversi soggetti e ritiene corretta la distinzione tra la fattispecie applicata ad altri e la truffa attribuita a Cavaletto
art. 290 cod.proc.pen.
Prevede la possibilità di vietare l\'esercizio di determinate professioni, imprese o uffici direttivi; la Corte interpreta la norma restrittivamente per rispetto al principio di tassatività delle misure cautelari e conclude che non si applica a un dipendente senza poteri direttivi
art. 272 cod.proc.pen.
Riferimento al principio di tassatività delle misure cautelari che impone interpretazione stretta delle fattispecie che consentono l\'interdizione dall\'esercizio di professioni o uffici direttivi
art. 2229 cod.civ.
Richiamato a supporto della nozione di "professione" e dell\'esigenza che l\'attività sia svolta in regime di autonomia per rientrare nella portata dell\'art. 290 c.p.p.; utile per distinguere dipendenti da professionisti/imprenditori
art. 620, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.
Richiamato come base per annullare senza rinvio l\'ordinanza sul punto per violazione della normativa cautelare
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari si fonda sull\'attuale quadro personale e processuale: la distanza temporale del fatto non esclude di per sé la necessità della misura se sussistono elementi che indicano pericolosità attuale (precedenti, rapporti criminali, condotte successive).
- Le misure non detentive o misure cautelari la cui esecuzione non sia immediata possono essere legittime se sono valutate come potenzialmente eseguibili in tempi brevi e se la situazione attuale giustifica la loro adozione.
- In sede cautelare il giudice può operare una riclassificazione giuridica del fatto rispetto a quella del g.i.p. se la diversa qualificazione è sostenuta dalla ricostruzione fattuale (la Suprema Corte controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione, ma non rivaluta i fatti in modo pieno).
- Le misure interdittive ex art. 290 c.p.p. devono essere applicate con rigore: sono dirette a professioni/autonomi, imprese o uffici direttivi; un dipendente privo di poteri direttivi non rientra nella categoria se non è dimostrato il carattere direttivo delle sue mansioni.
- La Corte di legittimità verifica la coerenza e la logicità della motivazione cautelare piuttosto che ri-ponderare ex novo le risultanze probatorie: censure fattuali rilevanti devono essere poste nella fase di merito.
- Nel valutare la possibilità di reiterazione del reato si devono considerare elementi concreti e attuali (contatti continuativi con soggetti favoriti, ruolo effettivo esercitato, comportamenti successivi), non solo indici astratti o remoti.
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