Sentenza del 26/04/2018 n. 1933 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Decreto ingiuntivo - Principio alternatività Iva/Registro - Natura delle operazioni sottostanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la tassazione del decreto ingiuntivo deve essere determinata considerando il rapporto sostanziale e l'operazione da cui deriva il provvedimento. Se tale operazione è soggetta a IVA, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo deve essere applicata in misura fissa. Il testo non indica le conclusioni processuali specifiche, né quale parte abbia ottenuto formalmente l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo. Il criterio applicabile non dipende esclusivamente dalla forma del decreto, ma dalla natura dell'operazione economica sottostante alle disposizioni in esso enunciate. In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, quando l'operazione sottostante è soggetta a IVA, il decreto ingiuntivo sconta l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando le disposizioni enunciate dal decreto ingiuntivo sono soggette ad IVA, alle stesse si applica l'imposta di registro in misura fissa.
L'imposta di registro non deve colpire in misura proporzionale un'operazione già assoggettata a IVA; per il decreto ingiuntivo si applica quindi la misura fissa, valutando la natura dell'operazione sottostante.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre esaminare l'operazione economica sottostante e non soltanto il contenuto formale del provvedimento.
- Se il credito riconosciuto nel decreto deriva da un'operazione soggetta a IVA, il decreto ingiuntivo è normalmente soggetto a imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro.
- L'imposta di registro proporzionale può trovare applicazione quando l'operazione sottostante non è soggetta a IVA o non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- La qualificazione fiscale deve essere effettuata con riferimento alla natura sostanziale del rapporto e alla causa del credito azionato, verificando la documentazione e il regime IVA applicabile.
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