Corte di giustizia, Sentenza C-344/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2024. — Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1186/2009 – Franchigia dai dazi all’importazione – Articolo 46 – Etichette per la marcatura di pesci – Nozione di “strumento o apparecchio scientifico” – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 3926 90 92 e 3926 90 97. — Causa C-344/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che i marcatori per pesci importati dal BIOR possano beneficiare della franchigia per gli «strumenti scientifici» prevista dal regolamento n. 1186/2009. Ha ritenuto che, pur essendo utilizzati nella ricerca, essi non abbiano caratteristiche tecniche oggettive tali da renderli esclusivamente o principalmente atti ad attività scientifiche. Sul piano tariffario, la Corte ha indicato che la classificazione ricade nella sottovoce 39269097 della NC, salvo verifica del giudice del rinvio sulla composizione materiale e sull’eventuale carattere essenziale della plastica.
Franchigia dai dazi all’importazione e classificazione doganale di etichette in plastica per la marcatura di pesci destinati alla ricerca scientifica
La questione giuridica
Se etichette rivestite di materia plastica o realizzate con astine di polietilene, applicate a pesci vivi per monitorarne migrazione e crescita nell’ambito di ricerche scientifiche, rientrino nella nozione di «strumento o apparecchio scientifico» ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, con conseguente franchigia dai dazi all’importazione; e, in subordine, se tali etichette debbano essere classificate nella sottোভoce 39269092 o 39269097 della NC.
Principio di diritto
Le etichette in plastica o in polietilene impiegate per marcare pesci vivi ai fini della ricerca, pur potendo essere considerate «strumenti» in senso ampio, non costituiscono «strumenti scientifici» ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009 perché non presentano caratteristiche tecniche oggettive tali da renderle esclusivamente o principalmente idonee ad attività scientifiche, né risultano destinate in modo prevalente a tale uso rispetto ad altri impieghi anche industriali o commerciali. Quanto alla NC, tali etichette rientrano nella sottovoce 39269097 se sono costituite esclusivamente da materie plastiche, oppure, se sono prodotti misti, quando la plastica ne costituisce il carattere essenziale; resta al giudice nazionale verificare tali circostanze fattuali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1186/2009
- Articolo 44 del regolamento (CE) n. 1186/2009
- Articolo 46, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011
- Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925
- Sottovoci 39269092 e 39269097 della nomenclatura combinata
- Regolamento (CEE) n. 1798/75
- Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1798/75
Franchigia doganale e classificazione tariffaria delle etichette per la marcatura di pesci
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) lettone, ha esaminato la disciplina della franchigia dai dazi all’importazione per strumenti scientifici e la classificazione doganale di etichette in plastica usate per marcare pesci vivi in un contesto di ricerca scientifica.
Fatti e procedimento principale
Il BIOR aveva importato etichette del tipo «T-bar tag», «streamer tag», «Standard anchor t-bar tag» e «tagging applicators», sostenendo che fossero classificabili nella sottovoce 39269092 della NC e che, soprattutto, dovessero beneficiare dell’esenzione come «strumenti o apparecchi scientifici» ai sensi del regolamento n. 1186/2009. L’amministrazione tributaria le aveva invece ricondotte alla sottovoce 39269097, ritenendole non idonee alla franchigia e assoggettandole a dazio del 6,5%, oltre a IVA e penalità.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se oggetti che, per progettazione tecnica e funzionamento, servono direttamente come mezzo di ricerca scientifica possano rientrare nella nozione di «strumento o apparecchio scientifico» di cui all’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009;
- se, in caso di risposta positiva o comunque ai fini della classificazione, le etichette in questione rientrino nella sottovoce 39269092 oppure 39269097 della NC.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1186/2009, in specie gli articoli 44 e 46, lettera a), e i considerando 2 e 3;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1225/2011, articolo 5, che specifica il contenuto delle «caratteristiche tecniche oggettive»;
- il regolamento (CEE) n. 2658/87 e la NC, in particolare la voce 3926 e le sottovoci 39269092 e 39269097;
- la regola generale 3 per l’interpretazione della NC;
- la giurisprudenza anteriore relativa al regolamento n. 1798/75, considerata pertinente per l’interpretazione della nozione di strumento scientifico.
Ragionamento della Corte sulla nozione di strumento o apparecchio scientifico
La Corte osserva che il termine «apparecchio» presuppone, secondo il significato comune, un insieme di elementi tecnici organizzati in modo da funzionare congiuntamente; per contro, le etichette controverse non costituiscono un siffatto assemblaggio. Diversamente, il termine «strumento» è sufficientemente ampio da comprendere un utensile o manufatto destinato a consentire un’operazione o un lavoro, e dunque può ricomprendere, in astratto, le etichette usate per marcare pesci vivi.
Tuttavia, per beneficiare della franchigia, tali strumenti devono essere «scientifici», cioè, per le loro caratteristiche tecniche oggettive e per i risultati che consentono di ottenere, esclusivamente o principalmente atti allo svolgimento di attività scientifiche. Richiamando l’articolo 5 del regolamento n. 1225/2011, la Corte rileva che non emerge che le etichette abbiano caratteristiche di fabbricazione o adattamento tali da consentire prestazioni di alto livello superiori a quelle richieste per usi industriali o commerciali. Anzi, esse sembrano poter essere impiegate anche in ambiti diversi, come l’acquacoltura o la pesca sportiva.
La Corte aggiunge che, anche a voler ipotizzare la presenza di caratteristiche tecniche oggettive, non risulta che esse siano esclusivamente o principalmente atte alla ricerca scientifica: il criterio richiede che lo strumento sia anzitutto adatto all’acquisizione di conoscenze scientifiche, non che sia soltanto utilizzato in un progetto scientifico. In applicazione dell’interpretazione restrittiva delle esenzioni doganali e della finalità circoscritta del regolamento n. 1186/2009, la Corte conclude che le etichette non rientrano nella nozione di «strumenti scientifici».
Ragionamento sulla classificazione doganale
Quanto alla NC, la Corte chiarisce che la sua funzione è indicare criteri utili al giudice nazionale, non procedere essa stessa alla classificazione materiale del bene. Ricorda che la voce 3926 copre «altri lavori di materie plastiche» e che la nota 1 del capitolo 39 definisce le materie plastiche rilevanti.
La decisione di rinvio non conteneva elementi tali da escludere, in linea di principio, la classificazione nella voce 3926. La Corte precisa però che, se talune etichette del tipo «streamer tag» contengono anche una punta metallica, occorre verificare se si tratti di prodotti misti o di lavori composti di materie differenti. In tal caso, la classificazione va effettuata, se possibile, secondo la regola generale 3, lettera b), attribuendo rilievo alla materia che conferisce il carattere essenziale; se la plastica è il componente determinante, la sottovoce applicabile resta la 39269097.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- le etichette in plastica o polietilene destinate alla marcatura di pesci vivi per la ricerca non sono «strumenti scientifici» ai sensi dell’articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1186/2009;
- tali etichette rientrano nella sottovoce 39269097 della NC, purché siano costituite esclusivamente da materie plastiche o, se prodotto misto, purché la plastica conferisca loro il carattere essenziale.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma un approccio restrittivo alle franchigie doganali: non basta l’uso in un progetto di ricerca per qualificare un bene come scientifico, occorrendo una reale specificità tecnica e funzionale. Per operatori e consulenti doganali, la decisione segnala che la classificazione tariffaria dipende primariamente dalle caratteristiche oggettive del bene e, per i beni composti, dalla materia o componente che ne esprime il carattere essenziale.
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