Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2018

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) della l.r. 12/2009, recependo la direttiva 2014/52/UE. Introduce la valutazione preliminare, rafforza consultazione, contenuti dello studio, termini procedimentali, monitoraggio e sanzioni, e sostituisce gli allegati tecnici. Le procedure VIA/assoggettabilità già avviate prima dell’entrata in vigore restano regolate dalla normativa previgente.

Aggiornamento della disciplina VIA della Valle d’Aosta

Aggiornamento della disciplina regionale VIA

La legge regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste del 20 marzo 2018, n. 3 interviene sulla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, adeguando la disciplina della valutazione di impatto ambientale alla direttiva 2014/52/UE. Il provvedimento riscrive vari passaggi procedurali, rafforza la consultazione e il monitoraggio, chiarisce il rapporto tra VIA e titoli autorizzativi e aggiorna gli allegati tecnici della normativa regionale.

Nozioni e definizioni rilevanti

La legge aggiorna alcune definizioni fondamentali della disciplina ambientale regionale. In particolare:

  • la VIA è descritta come un processo completo che comprende, se del caso, la verifica di assoggettabilità, lo studio di impatto ambientale, le consultazioni, la valutazione del progetto e degli esiti consultivi, la decisione, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio;
  • gli impatti ambientali sono ricondotti agli effetti significativi diretti e indiretti su popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria, clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio e sulle interazioni tra tali fattori, inclusi i profili di vulnerabilità a incidenti gravi o calamità;
  • viene introdotto il provvedimento di verifica di assoggettabilità, quale atto conclusivo dei procedimenti di verifica a VAS e a VIA;
  • la consultazione è definita come l’insieme delle forme di informazione e partecipazione dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale e del pubblico.

Autorità competente e campo di applicazione territoriale

La struttura competente è confermata come soggetto che rilascia il provvedimento di VIA. La disciplina sulle modifiche agli interventi e sui siti Natura 2000 viene estesa anche agli interventi ricadenti all’interno dei siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi della l.r. 8/2007, con conseguente rafforzamento del raccordo tra valutazione ambientale e tutela degli habitat protetti.

Valutazione preliminare per modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici

È introdotta una specifica procedura di valutazione preliminare per modificazioni, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti già elencati negli allegati A e B. Il proponente, quando ritenga che non vi siano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, può chiedere alla struttura competente una valutazione preventiva trasmettendo elementi informativi adeguati. La struttura competente deve rispondere entro 30 giorni, indicando se l’intervento debba essere assoggettato a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA.

Consultazione, pubblicità e partecipazione

La legge rafforza la fase partecipativa. La struttura competente, dopo la pubblicazione della documentazione, comunica l’avvenuta pubblicazione ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati. Inoltre, avvia una fase di consultazione con il proponente e con tali soggetti per definire contenuti, livello di dettaglio e metodologie dello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze disponibili e della possibilità concreta per il proponente di raccogliere i dati richiesti.

Studio di impatto ambientale e documentazione

Lo studio di impatto ambientale deve essere predisposto da esperti competenti nel settore attinente al progetto. Viene inoltre semplificato il regime della documentazione, eliminando il riferimento al numero di copie richiesto dalla struttura e precisando l’obbligo di comunicazione ai soggetti territoriali e ambientali interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web regionale.

Acquisizione dei pareri

I soggetti competenti in materia territoriale e ambientale esprimono il proprio parere entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, oppure nell’ambito della conferenza di servizi eventualmente convocata dalla struttura competente, secondo termini e modalità stabiliti in quella sede.

Fase di valutazione: integrazioni, sospensioni e tempi

La fase di valutazione si conclude con l’adozione del provvedimento di VIA entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la consultazione. Nei primi 30 giorni della fase di valutazione:

  • la struttura competente può chiedere al proponente, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione;
  • il proponente può chiedere un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni, il cui verbale è acquisito ai fini della decisione;
  • il proponente può chiedere di modificare o integrare i documenti già depositati.

Per tali modifiche o integrazioni la struttura assegna un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile su istanza motivata del proponente. Se il termine decorre inutilmente, l’istanza si considera ritirata. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per il provvedimento di VIA, che riprendono dalla data del deposito o dalla scadenza del termine assegnato per il deposito. In casi di particolare complessità, il termine di valutazione può essere prorogato fino a ulteriori 60 giorni, con comunicazione al proponente.

Provvedimento di VIA e titolo abilitativo

Il provvedimento di VIA deve essere rilasciato nel termine previsto per la conclusione della fase di valutazione, salve sospensioni e proroghe. Il provvedimento contiene le eventuali condizioni ambientali per realizzazione, esercizio e dismissione del progetto.

L’inizio dei lavori non è consentito senza il provvedimento di VIA, salvo i casi previsti per legge. I lavori devono iniziare entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA; il provvedimento può prevedere un termine più lungo in ragione delle caratteristiche del progetto. Decorso tale periodo, la VIA va reiterata, salvo proroga concessa dalla struttura competente su istanza motivata del proponente. La proroga o il diniego sono adottati entro 60 giorni, sentiti i soggetti territoriali e ambientali potenzialmente interessati.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi rilasciati da strutture regionali, Comuni, loro forme associative o altri enti competenti devono riportare almeno:

  • il provvedimento di VIA;
  • le prescrizioni del provvedimento relative alle condizioni ambientali, alle misure di prevenzione, riduzione o compensazione degli impatti negativi significativi e alle misure di monitoraggio.

Monitoraggio degli impatti

Il monitoraggio è finalizzato a controllare gli impatti significativi sull’ambiente prodotti dalle opere approvate e la corrispondenza alle prescrizioni di compatibilità ambientale, anche per individuare tempestivamente impatti negativi imprevisti e consentire misure correttive.

Il provvedimento di VIA deve indicare quanto necessario per progettare e svolgere il controllo e il monitoraggio. Parametri e durata devono essere proporzionati alla natura, ubicazione, dimensioni del progetto e significatività degli effetti ambientali. Il monitoraggio è svolto dal proponente secondo il piano allegato al progetto e quanto stabilito nel provvedimento di VIA, con possibilità di ricorso a meccanismi di controllo già esistenti per evitare duplicazioni. I risultati e le eventuali misure correttive sono comunicati alla struttura competente e resi noti sul sito web regionale.

Sanzioni

Per le violazioni richiamate dalla disciplina statale sulla VIA, la legge regionale prevede l’applicazione delle procedure del d.lgs. 152/2006. L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta al Presidente della Regione sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo. I proventi sono acquisiti al bilancio regionale.

Disposizioni transitorie e allegati

Gli allegati A, B, F, G e H della l.r. 12/2009 sono sostituiti da quelli allegati alla legge regionale n. 3/2018. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA già avviate prima dell’entrata in vigore della legge sono concluse secondo la normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento, senza applicazione retroattiva delle nuove regole.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.