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Legge

L.R. Valle d'Aosta 5/2018

Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 5/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la l.r. 11/1998 su PRG, varianti, VAS, conferenza di pianificazione, norme per le zone A e il permesso di costruire, oltre a coordinare alcune leggi regionali con la nuova disciplina. Contiene regole transitorie per le varianti già in corso e per alcuni titoli edilizi prorogati; alcune previsioni risultano oggi incostituzionali o abrogate.

Modifiche alla disciplina urbanistica e alla VAS in Valle d'Aosta

Modifiche alla disciplina urbanistica e alla VAS in Valle d’Aosta

La legge regionale interviene in modo esteso sulla normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta, riorganizzando la disciplina del PRG, delle varianti, della valutazione ambientale strategica e di alcuni istituti collegati. Il testo consolida una serie di modifiche alla l.r. 11/1998 e coordina altre leggi regionali con il nuovo assetto.

Obiettivi e principi della pianificazione comunale

Il PRG deve essere costruito in coerenza con il PTP e con i PRG dei Comuni confinanti, perseguendo uno sviluppo sostenibile del territorio. La pianificazione comunale deve privilegiare:

  • tutela del paesaggio, dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali;
  • salvaguardia delle aree agricole e agro-silvo-pastorali;
  • contenimento del consumo di suolo tramite conservazione e riqualificazione dell’esistente;
  • nuova edificazione solo quando il fabbisogno non sia soddisfatto dal recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • valutazione ambientale delle scelte pianificatorie, anche rispetto a effetti su ambiente, salute, società ed economia.

Il PRG deve inoltre definire criteri e norme per gli insediamenti, localizzazione di infrastrutture e servizi, sistema del verde pubblico, vincoli, aree pubbliche, modalità di trasformazione urbanistica ed edilizia e ogni ulteriore elemento utile al corretto inquadramento della pianificazione.

Valutazione ambientale strategica del PRG

La VAS del PRG e delle sue varianti diviene parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. La disciplina mira a integrare le valutazioni ambientali nella pianificazione e a garantire informazione e partecipazione dei cittadini.

Il processo di VAS si articola, in sintesi, in:

  • eventuale verifica di assoggettabilità, per le sole varianti sostanziali parziali di cui all’art. 15bis;
  • documento programmatico e relazione metodologica preliminare;
  • concertazione con i soggetti competenti;
  • rapporto ambientale, piano di monitoraggio e sintesi non tecnica;
  • adozione del testo preliminare e pubblicazione;
  • parere di VAS prima dell’adozione del testo definitivo;
  • dichiarazione di sintesi, adozione definitiva, valutazione in conferenza di pianificazione, approvazione e monitoraggio degli impatti.

Per la verifica di assoggettabilità, il Comune trasmette il rapporto preliminare alla struttura regionale competente, che individua i soggetti da consultare, verifica gli effetti significativi sull’ambiente ed esprime il parere entro 90 giorni. L’esito, con motivazioni, è pubblicato sul sito regionale.

Varianti e modifiche al PRG: classificazione e soglie

La legge ridisegna la tipologia degli atti che possono incidere sul PRG vigente, distinguendo tra:

  • varianti sostanziali generali;
  • varianti sostanziali parziali;
  • modifiche non costituenti variante;
  • varianti non sostanziali.

Le varianti sostanziali generali riguardano modifiche organiche dello strumento urbanistico o del suo impianto programmatico, oppure il superamento di determinati limiti dimensionali. Le varianti sostanziali parziali sono invece riconducibili, tra l’altro, a incrementi percentuali dell’edificabilità o delle superfici territoriali di specifiche zone, a nuove edificazioni in aree agricole o in zone di particolare pregio, a nuovi collegamenti stradali superiori a 500 metri e ad altre ipotesi tassativamente indicate.

Sono previste anche numerose ipotesi di modifiche non costituenti variante, come correzioni di errori materiali, adeguamenti tecnici di limitata entità, piccoli spostamenti di servizi, adeguamenti dei perimetri degli strumenti attuativi, riconferma di vincoli o destinazioni di aree a opere pubbliche. Le varianti non sostanziali ricomprendono le modifiche residuali non riconducibili alle altre categorie.

Conferenza di pianificazione

È istituita la conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente regionale competente in urbanistica, che valuta le varianti sostanziali generali e parziali al PRG, le deroghe agli strumenti urbanistici e le varianti/deroghe al PTP nei casi previsti. Vi partecipano le strutture regionali competenti in urbanistica, valutazioni ambientali, agricoltura, foreste, beni culturali e paesaggio, difesa del suolo, aree protette e altri soggetti eventualmente individuati in relazione al contenuto della variante.

La Giunta regionale disciplina ulteriori criteri e modalità di funzionamento.

Procedura per le varianti sostanziali generali

Per le varianti sostanziali generali, il Comune elabora documento programmatico e relazione metodologica preliminare, li trasmette alla Regione e apre la concertazione urbanistica e ambientale. Dopo gli esiti di tale fase, il Comune adotta il testo preliminare completo di rapporto ambientale e sintesi non tecnica, che viene pubblicato e messo a disposizione del pubblico.

Chiunque può formulare osservazioni entro 60 giorni. La struttura regionale competente in materia ambientale raccoglie i contributi dei soggetti competenti, esprime il parere di VAS e il Comune, entro 120 giorni dal parere, decide sulle osservazioni, adegua gli elaborati e adotta il testo definitivo con dichiarazione di sintesi e piano di monitoraggio. Segue l’istruttoria regionale, la valutazione in conferenza di pianificazione e la decisione della Giunta regionale, che può approvare, non approvare o proporre modificazioni.

La variante acquista efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione o dell’atto comunale che recepisce le modifiche regionali. Entro 60 giorni dall’approvazione il Comune trasmette alla Regione la copia digitale firmata e la copia cartacea conforme.

Procedura per le varianti sostanziali parziali

Le varianti sostanziali parziali sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS. Se la verifica impone la VAS, si applica la procedura delle varianti sostanziali generali; altrimenti il Comune procede all’adozione del testo preliminare, alla pubblicazione per 45 giorni e alla raccolta delle osservazioni.

Il Comune decide sulle osservazioni e adotta il testo definitivo entro 60 giorni dal termine di pubblicazione. La variante è poi istruita dalla struttura regionale competente, valutata dalla conferenza di pianificazione e approvata o respinta dalla Giunta regionale, che può anche proporre modificazioni. L’efficacia decorre dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di approvazione o dell’atto comunale che recepisce le modifiche regionali. Anche qui è previsto l’invio della documentazione finale alla Regione entro 60 giorni.

Varianti non sostanziali e modifiche non costituenti variante

Le varianti non sostanziali non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS. Il Comune le adotta, se incidono su beni tutelati, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e paesaggio; poi le pubblica per 45 giorni, con facoltà per chiunque di presentare osservazioni limitate all’ambito della variante. Il Comune decide sulle osservazioni e approva la variante, che diventa efficace con la pubblicazione nel BUR della deliberazione comunale.

Le modifiche non costituenti variante sono approvate dal Comune, sempre con eventuale parere regionale in presenza di beni tutelati, e la deliberazione è trasmessa entro 30 giorni alla struttura regionale competente e pubblicata nei siti istituzionali.

Le varianti non sostanziali decadono se non approvate entro sei mesi dalla loro adozione.

Disciplina delle zone territoriali di tipo A

Nelle zone di tipo A l’attuazione del PRG avviene mediante:

  • piani urbanistici di dettaglio;
  • normativa di attuazione;
  • programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione.

In assenza di strumenti attuativi sono consentiti, previo parere paesaggistico-culturale quando necessario, interventi su infrastrutture e servizi interrati, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con limiti stringenti, ricostruzione di ruderi e ripristino di fabbricati diroccati, demolizioni finalizzate a opere pubbliche, demolizione di bassi fabbricati in contrasto con l’ambiente, ampliamenti e sopraelevazioni di edifici pubblici per esigenze di servizio o adeguamenti normativi, strutture pertinenziali dell’edificio principale e sistemazioni di aree libere pertinenziali.

Le strutture pertinenziali previste dalla nuova disciplina prevalgono sulle norme del PRG, salvo diversa individuazione comunale tramite procedura di variante non sostanziale per motivi paesaggistici.

Normativa di attuazione dei nuclei storici

La normativa di attuazione è uno strumento attuativo di iniziativa pubblica per la riqualificazione e il recupero organico dei nuclei storici. Si fonda su uno studio approfondito del tessuto storico-urbanistico e comprende relazione descrittiva, elaborati cartografici, schedature motivazionali e prescrittive, norme tecniche attuative.

La Giunta regionale ne definisce i contenuti. La normativa copre l’intero nucleo storico nei centri minori; per bourgs e villes può essere suddivisa in due comparti di ampiezza non inferiore al 40% della sottozona.

Il Comune la elabora e adotta previo parere regionale, la pubblica per 45 giorni, raccoglie osservazioni e approva il testo entro 30 giorni, salvo necessità di nuovo parere. L’efficacia decorre dall’esecutività della deliberazione comunale. La documentazione approvata va trasmessa alla Regione entro 60 giorni.

La normativa può comportare variante non sostanziale o modifica non costituente variante. Ha durata decennale ed è coordinata con eventuali varianti sostanziali del PRG.

PUD nelle zone di tipo A e classificazione degli edifici

Il piano urbanistico di dettaglio nelle zone A è sottoposto al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Esso può indirizzare riqualificazione, recupero, completamento mediante nuova costruzione o trasformazione mediante ristrutturazione urbanistica, ma la nuova costruzione è ammessa solo se prevista e cartografata dal PRG.

È inoltre introdotta una disciplina organica della classificazione di edifici e aree libere nelle zone A, estendibile anche ad altri immobili. Le categorie comprendono, tra le altre, monumento, documento, edifici di pregio, rudere, diroccato, edifici inseriti o in contrasto con l’ambiente, bassi fabbricati e aree archeologiche o di pregio.

Le modifiche della classificazione costituiscono di regola variante non sostanziale, mentre quelle derivanti da provvedimenti della Soprintendenza costituiscono variante al PRG e seguono la procedura delle varianti sostanziali parziali.

Permesso di costruire: durata dei lavori e procedimento

Il termine per l’inizio dei lavori è fissato dal permesso di costruire e non può superare due anni dalla comunicazione all’interessato; il termine decorre dalla comunicazione prevista dalla normativa regionale. La conclusione dei lavori è fissata in relazione all’altitudine:

  • fino a 500 metri: 48 mesi;
  • da 501 a 1.000 metri: 51 mesi;
  • da 1.001 a 1.500 metri: 54 mesi;
  • oltre 1.500 metri: 60 mesi.

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire deve concludersi entro 90 giorni. È previsto un modello ordinario con istruttoria comunale, eventuale intervento della commissione edilizia e, se necessario, conferenza semplificata asincrona tra amministrazioni. In presenza di dissensi non superabili può essere adottato un rigetto; in caso di dissensi superabili è attivata la conferenza simultanea. La determinazione conclusiva positiva costituisce titolo abilitativo.

Il silenzio-assenso si forma decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, e su istanza dell’interessato il responsabile rilascia l’attestazione dell’avvenuta formazione del titolo.

Ulteriori disposizioni edilizie e urbanistiche

Sono introdotte o modificate ulteriori disposizioni di dettaglio, tra cui:

  • la possibilità di destinare aree e fabbricati a usi direzionali o espositivi non collocabili in contesti urbano-abitativi;
  • l’estensione del termine per il trasferimento e l’efficacia di alcuni procedimenti connessi ai PRG;
  • l’aggiornamento dei criteri per l’edificazione agricola, con standard costruttivi e parametri per fabbricati rurali, annessi e agriturismi definiti dalla Giunta regionale e soggetti a parere vincolante della struttura regionale agricola;
  • regole speciali per alcuni fabbricati ante DM 5 luglio 1975, con valori minimi ridotti di altezza interna, superficie minima delle camere e superficie finestrata apribile, nonché deroghe per immobili vincolati o classificati monumento/documento, previo parere della Soprintendenza;
  • ulteriori coordinamenti con la disciplina delle aree di tipo A e con gli atti di pianificazione territoriale.

Modifiche alla disciplina regionale sulla VAS

La l.r. 12/2009 viene aggiornata per coordinare la VAS con il nuovo procedimento urbanistico. Vengono introdotti i concetti di fase di concertazione, rapporto preliminare e relazione metodologica preliminare; l’autorità procedente è ridefinita come l’ente pubblico che approva il piano o programma, mentre la figura centrale operativa diventa il proponente.

Per i piani regolatori generali comunali e le relative varianti, la VAS segue le procedure speciali previste dalla l.r. 11/1998. Vengono inoltre ridefinite le regole di pubblicità, partecipazione, valutazione e decisione, con ampliamento dei termini e riordino delle competenze della struttura competente.

Disposizioni su aree protette, paesaggio e altre leggi regionali

La legge modifica anche altre norme regionali, in particolare:

  • le aree naturali protette sono assoggettate alla disciplina dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004;
  • in materia paesaggistica viene sostituito il riferimento alle attività di concertazione con quello al rilascio del parere di competenza;
  • per alcune misure di semplificazione urbanistica e riqualificazione edilizia viene aggiornato il termine temporale di riferimento dal 31 dicembre 1989 al 31 dicembre 2008.

Disposizioni transitorie e coordinamento finale

Le sostituzioni lessicali da “Comunità montana”/“Comunità montane” a “Unité des Communes valdôtaines”/“Unités des Communes valdôtaines” si applicano ovunque ricorrano nella l.r. 11/1998.

Le nuove disposizioni in materia di PRG, VAS e varianti non si applicano alle varianti dei PRG già in corso alla data di entrata in vigore della legge, che restano disciplinate dalla normativa previgente.

Le nuove regole sui termini di inizio e ultimazione dei lavori non si applicano ai titoli edilizi che avevano già usufruito della proroga straordinaria prevista dalla l.r. 5/2014.

Osservazioni sulla vigenza pratica

Il testo contiene previsioni dichiarate costituzionalmente illegittime in parte qua e un comma successivamente abrogato nel 2025. Ai fini applicativi, quindi, occorre considerare la disciplina vigente come risultante anche da tali interventi successivi.

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